Cambia il quadro delle esimenti dalla disciplina Cfc
Con il recepimento della direttiva Atad, cambia anche il quadro delle esimenti. Non è più prevista la disapplicazione della Cfc se dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata, mentre è confermata la disapplicazione se il soggetto non residente svolge un’attività effettiva.
Il decreto di attuazione della Direttiva Atad (Dlgs 142/2018) non ha recepito l’esimente prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, secondo periodo della Direttiva, che consentiva di non applicare la Cfc se la controllata estera finanziaria realizzava almeno i due terzi dei redditi “passive income” con soggetti esterni al gruppo, il che, essendo ricompresi tra questi ultimi anche i redditi da attività assicurativa e bancaria, potrebbe tradursi in un onere aggiuntivo per i soggetti che esercitano tali attività con importanti presenze all’estero. In pratica, tali soggetti, per disapplicare la Cfc, potrebbero dover ricorrere all’esimente dell’attività effettiva (vedi infra).
Inoltre, non è più prevista la disapplicazione della Cfc se dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata (articolo 167, comma 5, lettera b), Tuir, della vecchia normativa) mentre è confermata la disapplicazione se il soggetto non residente svolge un’attività effettiva (comma 5, lettera a), della vecchia normativa).
Peraltro, mentre la vecchia normativa richiedeva lo svolgimento di un'attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, la normativa Atad recepita nel decreto richiede lo svolgimento di un’attività economica effettiva, con l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
La vecchia normativa prevedeva che, per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, la condizione (per disapplicare la Cfc) dell'esercizio dell'attività nel mercato di riferimento era soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originavano nello Stato o territorio di insediamento. Questa disposizione non è ripresa dalla nuova normativa, che, come visto, non fa più riferimento allo Stato o territorio in cui è svolta l'attività. Ne dovrebbe conseguire che i soggetti che esercitano tali attività potranno disapplicare la Cfc al verificarsi delle condizioni previste dall'esimente ordinaria (svolgimento di un’attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali). È stata infine abolita l'esimente di matrice comunitaria, prevista dalla vecchia normativa per le Cfc con “passive income” (cd. white list), secondo la quale la Cfc stessa non risultava applicabile se si dimostrava che l’insediamento all’estero non rappresentava una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
Per dimostrare la sussistenza dell'esimente si può presentare un interpello (facoltativo).