Canone Rai, entro fine mese si comunica l’esenzione
Chi non «detiene» non paga. In base a questo semplice principio la riforma del canone Rai ha assicurato un iter decisamente più semplice rispetto al passato per ottenere l’esenzione, formalizzandola entro il 31 gennaio. Ci sono solo altre due categorie di esenti: chi ha compiuto i 75 anni e i militari e diplomatici stranieri.
Il possesso dell’apparecchio, che fa scattare l’applicazione del canone Rai, è infatti presunto, già dal 2016, nei riguardi di tutti coloro che sono intestatari di un’utenza elettrica. E l’unico modo di sottrarsi all’obbligo è quello di comunicare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che, se non veritiera, comporta sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000).
La dichiarazione va fatta utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva (quadro A), che è disponibile sui siti internet dell’agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e della Rai (www.canone.rai.it) e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti). Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico la si può spedire, insieme a un valido documento di riconoscimento, per posta in «plico raccomandato» senza busta a: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
È anche possibile l’invio del modello con firma digitale e presentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Attenzione: il modello di non detenzione ha validità annuale, e quindi va presentato ogni anno «se ne ricorrono i presupposti».
La prima rata per il canone tv dell’anno 2018 è però già scatta ta, quindi, per evitare il primo addebito e di dover poi richiedere il rimborso, sarebbe stato meglio presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se per posta). Cosa può accadere? Che chi manda la certificazione a fine gennaio nel frattempo avrà già ricevuto la prima bollettta elettrica con la prima rata del canone. Quindi dovrebbe poi chiedere il rimborso dei 9 euro tramite il sito dell’Agenzia (se si è iscritti a Entratel o FIsconline o tramite intermediario abilitato) oppure per posta. I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche con accredito sulla prima fattura utile o con altre modalità, entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni da parte delle Entrate.
Per i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, l’iter è analogo. La richiesta va accompagnata da un documento di identità valido e va spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Quelli che invece intendono fruire del beneficio, per la prima volta, per il secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio. Per gli anni successivi, se le condizioni reddituali permangono, non serve ripresentare la dichiarazione.
Agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari o di organizzazioni internazionali e militari stranieri possono inviare all’Agenzia uno speciale modulo che produce effetti dalla data della presentazione.