Carburante per autotrazioni, così i pagamenti con strumenti tracciabili
Il contratto di netting, cui si fa riferimento nel quesito, comportante tra l’altro la stipula di un contratto di somministrazione di carburante per autotrazione tra una compagnia petrolifera venditrice e l’azienda acquirente, è interessato dal primo luglio 2018 alla nuova normative sulla certificazione fiscale (articolo 1, commi 922 e 923 della legge 205 del 2017, di Bilancio 2018), unicamente nel senso che a partire da tale data le transazioni mensili dovranno essere documentate con fattura elettronica (in formato xml e trasmessa tramite il sistema interscambio), che la compagnia petrolifera dovrà emettere nei confronti del cliente finale, con esigibilità dell’Iva al momento del pagamento del corrispettivo e, quindi, all’atto del ricevimento della fattura. Dovrà invece essere superato, presumibilmente con un provvedimento dell’agenzia delle Entrate, il disallineamento normativo rappresentato dal fatto che mentre per la deducibilità del costo ai fini dell’imposta sui redditi (articolo 164, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986), le carte di credito o di debito o bancomat sono quelle emesse dai circuiti finanziari, per la detraibilità dell’Iva (articolo 19 bis 1, del decreto Iva, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972) la norma riconosce la possibilità di prevedere anche altri mezzi di pagamento per le forniture, diversi dalle carte di credito emesse dagli operatori finanziari.
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