Carburanti, trader obbligato a informare la Dogana
La circolare 7/D/2021: la movimentazione di carburanti soggetti ad accise presso depositi di terzi va comunicata in anticipo
I traders che movimentano carburanti ad accisa assolta presso depositi commerciali, devono darne preventiva informazione all’autorità doganale, che procederà ad uno screening di questi soggetti per consentirne o viceversa inibirne l’attività.
È questo solo uno dei numerosi, ulteriori interventi esplicativi della logica di controllo che informa il sistema di commercializzazione di prodotti energetici previsti dalla legge di bilancio 2021 ed ai quali l’agenzia Dogane Monopoli (Adm) inizia ora a dare esecuzione. Con la circolare 7/D/2021 del 16 febbraio, infatti, sono stati forniti gli indirizzi applicativi delle citate modifiche normative che, nel caso di specie, hanno investito l’articolo 25 del Testo unico delle accise (Tua), con l’innesto del relativo comma 6-ter.
Questa disposizione, in concreto, impone ai soggetti che si avvalgono di depositi commerciali di terzi l’assolvimento di un onere informativo circa l’avvio dell’iniziativa economica, per consentire, scrive l’autorità doganale, l’esercizio «in via immediata del potere di controllo su tale categoria di operatori che può condurre al divieto della prosecuzione dell’attività legittimato dal ricorrere delle condizioni impeditive poste direttamente dalla legge, da formalizzare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla data, se successiva, del verificarsi dell’evento ostativo prefissato». A tal fine, Adm presenta un modulo standardizzato di comunicazione.
La norma, come congegnata, presenta delle sostanziali fragilità perché l’inibizione della prosecuzione dell’attività trova la sua motivazione nella constatata ricorrenza di una serie precisa di situazioni, tutte facenti capo all’esistenza di precedenti di natura fiscale, finanziaria, fallimentare e soprattutto penale. Appare evidente che, seppure in una logica di rigore, la norma difficilmente potrà fermare l’attività delle (numerose) imprese operanti in forma di dubbia legittimità, sicuramente con veicoli che non incappano in questo tipo di ragioni ostative. Lo stesso può dirsi, con riferimento agli altri dati di interesse che ora Adm richiede ai traders, circa la necessità di indicare tutti i depositi presso i quali il soggetto opera, nonché l’elenco dei fornitori (esercenti impianti o depositanti) da cui vengono acquistati all’origine i prodotti energetici, con indicazione di ragione sociale e partita Iva, dell’impianto da cui vengono estratti (codice accisa/ditta del deposito mittente o ubicazione) e della tipologia di carburante. Si tratta di dati vari e variabili, sicuramente modificabili in corso d’opera ed estremamente mutevoli.
Quanto precede, è vero anche se, per completezza, è bene osservare come i requisiti del trader devono sussistere in fase di avvio dell’attività e mantenuti nel corso dell’esercizio della stessa, permanendo per Adm il potere di intervenire anche successivamente all’avvio dell’attività.
In definitiva, un ulteriore strumento che si affastella agli altri adottati ed adottandi che dovrebbe portare ordine in un settore tuttora pervaso da fenomeni fraudolenti.