Controlli e liti

Cartella valida anche senza avviso bonario

di Laura Ambrosi

È legittima la cartella di pagamento emessa senza la previa notifica dell’avviso bonario se non sussistono incertezze rilevanti della dichiarazione presentata. A confermare questo rigoroso orientamento è la Corte di cassazione con l’ ordinanza 21020 depositata ieri.

Ad una società veniva notificata una cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato per omesso versamento Iva ed Irap.

La contribuente impugnava la pretesa eccependo, tra i diversi motivi, la nullità per omessa notifica dell’avviso bonario in violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dallo statuto del contribuente.

Entrambi i giudici di merito accoglievano il ricorso della società e così l’ufficio impugnava la decisione in Cassazione.

La Suprema corte, riformando la sentenza di merito, ha innanzitutto ricordato che l’ articolo 6, comma 5 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) non impone un obbligo preventivo di contraddittorio in tutti i casi in cui si iscrivano somme a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, bensì solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti.

Ne consegue che la sanzione di nullità della successiva cartella va ravvisata esclusivamente nelle ipotesi in cui, pur dinanzi ad una “rilevante incertezza”, l’ufficio ometta l’attivazione del contraddittorio.

Nella specie, era incontestato che la cartella discendesse da quanto dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che occorreva escludere la sussistenza di condizioni di dubbio che avrebbero imposto l’attivazione del contraddittorio preventivo.

I giudici di legittimità hanno altresì precisato che nemmeno per l’omessa notifica dell’avviso bonario poteva conseguire la nullità della cartella.

La norma, infatti, non prevede alcuna sanzione in tal senso e, comunque, la comunicazione è finalizzata ad evitare la reiterazioni di errori ed a consentire la regolarizzazione di aspetti formali.

La decisione conferma l’orientamento della Cassazione sul punto.

In passato, peraltro era stato precisato anche che dinanzi a simili ipotesi, al fine della nullità è onere del contribuente prima, e del giudice poi, evidenziare gli elementi che, valutati preventivamente, avrebbero potuto condurre a differenti situazioni (sentenza 19861/2016).

In linea generale, quindi, la cartella è nulla solo se l’Ufficio in presenza di dubbi sulla corretta liquidazione del tributo non attiva il contraddittorio preventivo con l’invio della comunicazione bonaria (5394/2016), mentre alcun obbligo sussiste in tutti i casi in cui la liquidazione discende dalla dichiarazione senza che sussistano elementi incerti.

Cassazione, ordinanza 21020/2017

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