Controlli e liti

Cartelle, le contromosse dei debitori

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di Luigi Lovecchio

Con l’arrivo delle prime comunicazioni di Equitalia, la rottamazione degli affidamenti passa alla fase dell’attuazione. Il debitore deve decidere quali iniziative prendere, nella consapevolezza che, per molti versi, si tratta di scelte irreversibili.

La comunicazione
L’atto con cui Equitalia comunica gli esiti della lavorazione della domanda di rottamazione ha natura sostanzialmente provvedimentale. Questo comporta, in primo luogo, che deve essere adeguatamente motivato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 212/2000. La funzione della comunicazione inoltre può avere connotati diversi, a seconda del suo contenuto:
• se Equitalia ha ad esempio rigettato in tutto o in parte l’istanza di definizione, la comunicazione assume la valenza del diniego totale o parziale di agevolazione tributaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, lettera h), dlgs 546/92;
• nella parte in cui, invece, Equitalia determina l’importo da versare, la comunicazione assume la veste di un atto di liquidazione di tributi (ovviamente nella materia tributaria), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, lett. b), dlgs 546/92.

In entrambi i casi si è in presenza di un atto tipizzato, rientrante nell’elencazione degli atti impugnabili davanti alla commissione tributaria. Trattandosi di un atto riconducibile al suddetto articolo 19, se esso si consolida per mancata proposizione del ricorso, diventano incontestabili tutte le decisioni ivi manifestate dall’agente della riscossione.

Il termine per l’impugnazione (sempre in caso di tributi) è quello di 60 giorni dalla notifica. Peraltro, poiché la trasmissione della comunicazione sta avvenendo a partire dai primi giorni di giugno, si potrà fruire della sospensione feriale del mese di agosto. Di ciò è pienamente consapevole la stessa Equitalia, poiché in calce alle comunicazioni in oggetto sono riportate le indicazioni relative alla proposizione del ricorso, come prescritto, in via generale, nell’articolo 7 della legge 212.

La casistica
Le ragioni per l’impugnazione possono essere molteplici. In punto di diniego della definizione, si pensi al caso in cui il contribuente aveva una dilazione pendente al 24 ottobre 2016 e abbia proceduto a pagare le sole rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016, e non anche quelle scadute in precedenza. È noto che su tale argomento la tesi di Equitalia è che si debba versare tutto lo scaduto, malgrado il chiaro tenore letterale della norma speciale. Il contrasto interpretativo darà luogo a una contestazione giudiziale.

Potrà inoltre accadere, con una certa probabilità, che i conteggi eseguiti non siano condivisi dal contribuente. In tale eventualità, sarà opportuno contattare in primo luogo l’ente creditore (agenzia delle Entrate o ente territoriale) per verificare che le somme affidate siano state codificate esattamente. In alcuni casi, infatti, l’ente ha qualificato come imposta una somma avente natura sanzionatoria, che dovrebbe quindi essere azzerata. Se le interlocuzioni bonarie non dovessero produrre effetti, l’unica strada rimarrebbe quella contenziosa.

Le strategie processuali
Se si decide per l’impugnazione, bisogna anche chiedersi cosa fare per le scadenze di pagamento delle somme da versare. Anche in questo caso, la soluzione è diversa a seconda della situazione.

Se vi è stato diniego totale della definizione agevolata, il contribuente non è in condizioni di versare nulla, considerato che la rottamazione prevede il pagamento su liquidazione d’ufficio, e non su autoliquidazione. Nel ricorso, dunque, bisognerà chiedere che il giudice ordini a Equitalia la rimessione in termini del debitore ai fini della definizione agevolata.

Se invece il ricorso attiene al quantum da pagare, sarà prudente versare le somme liquidate dall’agente della riscossione, salvo il diritto al rimborso dell’indebito all’esito finale del giudizio.

Casi e soluzioni

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