Cartelle, scade a fine anno il regime transitorio per i pagamenti a rate
Il 31 dicembre 2021 segna ora la fine del regime transitorio e delle agevolazioni previste dalle norme emergenziali
Si avvicina la scadenza del 31 dicembre 2021 che segna, al momento, la fine del regime transitorio della disciplina delle dilazioni con l’agente della riscossione e con esso delle agevolazioni previste in favore dei contribuenti dalla legislazione emergenziale. Questo significa, tra l’altro, il ritorno alla condizione decadenziale dal beneficio del termine rappresentata da 5 rate non pagate, in luogo delle attuali 10.
Si tratta tuttavia di una scadenza che dovrebbe essere prorogata, a meno che non si voglia, come sarebbe auspicabile, recepire le modifiche in questione nella normativa a regime, se solo si pensa al fatto che, per effetto del blocco delle cartelle vigente fino a tutto il mese di agosto scorso, sono stati pochi i debitori che hanno potuto fruire dei vantaggi emergenziali.
Per effetto delle disposizioni recate nell’articolo 13-decies del Dl 137/2020, per le dilazioni chieste dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la clausola che determina la perdita del beneficio del termine è stata elevata da 5 rate a 10 rate non pagate. Inoltre, con la norma da ultimo introdotta nel Dl 146/2021, per le rateazioni già in essere all’8 marzo 2020 la condizione di decadenza è ulteriormente ampliata a 18 rate non versate. Per quanto attiene alle quote non pagate durante il periodo di sospensione dei pagamenti, disposto dall’articolo 68 del Dl 18/2020, valevole per l’appunto dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, è stato stabilito il termine del 31 ottobre scorso. Coordinando la previsione dell’allungamento della clausola di decadenza dal piano di rateazione con la fissazione della scadenza del 31 ottobre si giunge alla conclusione che era sufficiente che il debitore con dilazione pendente all’8 marzo 2020 versasse, entro tale termine, un numero di rate tale da restare al di sotto delle 18 rate complessive non pagate, tenendo conto sia delle rate originariamente scadenti nel periodo di sospensione sia delle quote “fuori sospensione” dei mesi di settembre e ottobre 2021.
Il prossimo 31 dicembre scade inoltre la norma che prevede l’elevazione da 60mila a 100mila euro del limite di debito entro il quale non occorre dare dimostrazione dello stato di difficoltà del debitore. Entro tale tetto, dunque, il debitore è libero di scegliere la durata che preferisce del piano di rateazione, entro le 72 rate mensili. Sempre entro fine anno, infine, è ancora possibile trasmettere istanza di rateazione riferita a debiti già oggetto di un piano di dilazione decaduto all’8 marzo 2020, senza dover versare le quote scadute ai fini dell’accesso alla nuova rateazione.
Non ha invece scadenza la facoltà concessa ai debitori decaduti da una qualsiasi delle edizioni della rottamazione, alla data del 31 dicembre 2019, di dilazionare nuovamente il debito residuo, in deroga alla disciplina della definizione agevolata degli affidamenti. È tuttavia evidente che anche per questi soggetti conviene approfittare della finestra temporale aperta fino al 31 dicembre per fruire dei vantaggi sopra descritti.
A legislazione vigente, dunque, a partire dalle istanze inoltrate dal 1° gennaio 2022 si torna alla normativa a regime di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973, con l’effetto tra l’altro, confermato dalle ultime Faq di agenzia delle Entrate-Riscossione, che la condizione di decadenza dal beneficio del termine diventa di 5 rate non pagate. È però del tutto evidente che la generalità dei debitori non è nelle condizioni concrete di beneficiare dei vantaggi della normativa emergenziale, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, essendo stata bloccata l’attività di notifica dell’Ader per buona parte del 2021, è possibile che taluni di essi non siano raggiunti da alcuna cartella entro la fine dell’anno. Si osserva altresì che, poiché per effetto del su citato Dl 146/2021 il termine per pagare le cartelle notificate nell’ultimo quadrimestre dell’anno è stato elevato a 150 giorni dalla notifica, in luogo degli ordinari 60, è chiaro che l’esigenza di dilazionare il debito non si porrà prima dell’anno prossimo, vanificando così la portata effettiva delle disposizioni sopra descritte.
Si impone pertanto quantomeno una congrua proroga della scadenza di fine anno, onde permettere alle disposizioni emergenziali in materia di dilazione di esplicare pienamente la loro efficacia.
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