Controlli e liti

Cassazione: L’analisi dei flussi bancari prevale sul regime di contabilità

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di Alessandro Galimberti

La «piena prova» a favore del contribuente determinata dalla scelta del regime di contabilità ordinaria e dalle relative annotazioni nelle scritture contabili, può essere superata dall'analisi combinata dei flussi bancari e della movimentazione fisica del magazzino. La Quinta civile della Cassazione (sentenza 30822/17del 22 dicembre scorso) ribadisce la prevalenza degli indizi univoci e convergenti imputabili all'attività di ispezione dell'Ufficio rispetto alla presunzione pro-contribuente derivante dalla scelta del regime di contabilità.

Il caso definitivamente deciso dalla Corte riguardava un lungo contenzioso tra l'Agenzia e un imprenditore, a cui erano state riprese a tassazione cinque annualità di fine anni '90 a seguito di un'indagine – dai risvolti inizialmente anche penali – della Guardia di Finanza.

Per la rideterminazione al rialzo del reddito gli inquirenti avevano utilizzato tra l'altro il criterio dell'analisi dei flussi bancari riferibili all'imprenditore – diversi miliardi di lire dell'epoca – e anche gli esiti degli accessi nel magazzino e nel domicilio del contribuente, avendo rinvenuto tra l'altro documentazione extra-contabile. L'insieme delle risultanza faceva emergere l'incoerenza della dichiarazione rispetto all'effettivo giro d'affari.

Tuttavia la Ctr aveva ritenuto in prima battuta – e prima che la Cassazione intervenisse con un primo annullamento con rinvio – “illegittima la sommatoria delle operazioni attive e passive rilevate in sede di accertamento, tenuto conto che gli importi attivi e passivi erano stati versati e prelevati per far fronte ad esigenze economiche del contribuente che peraltro operava in regime di contabilità ordinaria, sicchè le risultanze delle scritture contabili facevano piena prova”.

La Cassazione prende però nuovamente le distanze da tale assioma, sottolineando che la proposta di recupero a tassazione ha preso le mosse “da una rilevata discrepanza tra i valori emergenti dalle scritture di carico e scarico del magazzino ed i dati rinvenuti dalla rilevazione fisica delle merci presenti nello stesso” e da qui – attraverso l'incrocio con i dati bancari - era stato possibile rilevare che negli anni oggetto di verifica la ditta aveva movimentato somme di denaro superiori al suo giro d'affari dichiarato.

In questo contesto indiziario la documentazione extra-contabile rinvenuta nella abitazione del contribuente costituiva un ulteriore elemento decisivo per far ritenere che tutte le operazioni registrate “in avere” sul conto riguardassero in realtà vendite di prodotti oggetto dell'attività imprenditoriale, “vendite effettuate in violazione degli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione”. In sostanza l'attendibilità a “piena prova” della contabilità in regime ordinario può essere superata da un quadro indiziario contrario, univoco e convergente.

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