Imposte

Causale del bonifico per il superbonus: circolare e decreto in cortocircuito

Il Dm del Mise impone di indicare data e numero della fattura, elemento mai richiesto dalle Entrate

di Alessandro Borgoglio

L’intreccio di norme, decreti attuativi e documenti di prassi per il superbonus del 110% ha prodotto un primo cortocircuito: il bonifico speciale – o tracciabile o parlante che dir si voglia – deve contenere il numero e la data della fattura a cui si riferisce il pagamento?

La vecchia disciplina dell’ecobonus stabiliva che nel bonifico bancario, per il pagamento delle fatture relative ad interventi di risparmio energetico qualificato, doveva essere indicata:
- la causale del versamento, con gli estremi della norma agevolativa;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale era effettuato il bonifico cosiddetto parlante o speciale (guida delle Entrate «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Marzo 2019»).

Il nuovo decreto Mise 159844 del 6 agosto 2020 - all’articolo 6 «Adempimenti», comma 1, lettera e) - stabilisce che le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa che intendono avvalersi, tra l’altro, della detrazione del 110% devono «effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

Rispetto ai precedenti decreti e documenti di prassi, quindi, il nuovo “decreto requisiti” del Mise introduce anche l’obbligo di indicare «il numero e la data della fattura» relativa alla quale si effettua il bonifico parlante.

Nella circolare 24/E/2020, però, di tale novità non vi è alcun riscontro. Infatti, nel paragrafo 8 dedicato agli adempimenti per il superbonus del 110% si legge che, anche ai fini del superbonus, «il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa».

Ora, è vero che la circolare è esplicativa ed è quella che generalmente viene applicata dagli uffici, ma il decreto del Mise contiene norme che rientrano nella gerarchia delle fonti del diritto e, quindi, se prescrive che il bonifico deve contenere la data e il numero della fattura, in attesa che le Entrate si pronuncino nuovamente sul punto, è opportuno indicare tali dati nel bonifico, prima di trovarsi dinnanzi a qualche contestazione, fermo restando che l’eventuale mancanza non può comportare il disconoscimento della detrazione (si veda anche circolare 43/E/2016).

L’indicazione dei riferimenti normativi
Altro tema delicato è quello dell’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione, che era richiesta dalla prassi relativa a ecobonus e bonus ristrutturazioni (circolare 11/E/2014 e 7/E/2017).

A tal proposito, con la nuova circolare 24/E/2020 sul superbonus, le Entrate non si sono espresse (e quindi, nel dubbio, è meglio indicare «interventi ex articolo 119 del Dl 34/2020»), però hanno precisato che, ai fini dell'applicazione da parte delle banche e poste della ritenuta dell’8% sulle somme bonificate, prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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