Cause civili, a regime la norma che vincola a cercare l’accordo
Si stabilizza e consolida l’obbligatorietà della mediazione preventiva in talune liti civili e commerciali. È questo il risultato dell’emendamento alla manovrina presentato dal relatore d’intesa con il ministero della Giustizia in commissione Bilancio e poi in aula della Camera, e successivamete approvato dal Senato che, con la conversione del decreto legge 50/2017, ha sancito la conclusione del periodo di sperimentazione quadriennale introdotto dal decreto “del fare” nel 2013 (in scadenza il 21 settembre 2017).
Con la modifica (articolo 11-ter, comma 1) la mediazione si conferma quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, quindi, come preliminare tentativo di componimento della lite che precede l’azione dinanzi al giudice in una serie di materie che appare utile ricordare: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Viene previsto, inoltre, che, a far data dall’anno 2018, il ministro della Giustizia debba riferire annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza della obbligatorietà: questo, evidentemente, in una prospettiva prevalentemente deflattiva che, tuttavia, mano a mano viene a stemperarsi, emergendo sempre con più evidenza la trasformazione culturale in atto della quale la mediazione costituisce in parte la causa e in parte l’effetto.
La stabilizzazione della mediazione, con il superamento della fase sperimentale per l’obbligatorietà e, in prospettiva, la razionalizzazione e l’armonizzazione delle norme che ne disciplinano il procedimento alla luce dell’esperienza maturata, costituiscono i presupposti per elevare gli standard qualitativi e di efficienza del sistema.
Ma il cantiere legislativo della mediazione resta ancora aperto in quanto sono allo studio ulteriori ipotesi di allargamento delle materie e di revisione della disciplina vigente alla luce dell’esperienza maturata in questi anni e degli orientamenti giurisprudenziali che hanno evidenziato taluni problemi interpretativi segnando, altresì, l’evoluzione di buone prassi per l’effettività della mediazione.
Peraltro, l’ipotesi di una nuova riforma della mediazione che può attingere dai lavori della Commissione Alpa per la razionalizzazione e l’armonizzazione dei procedimenti Adr si pone in diretto collegamento con il disegno di legge delega per l’efficienza del processo civile che contiene le proposte della Commissione Berruti il cui esame è in corso alla commissione Giustizia del Senato. Il tema dell’efficienza del processo e più in generale di un sistema integrato e sostenibile della giustizia civile potrebbero quindi vivere nei prossimi mesi una nuova stagione di riforme mediante lo strumento della delega al Governo valorizzando i lavori delle due commissioni ministeriali.