Centrali idroelettriche: l’Imu deve restare ai Comuni montani
Nel commentare la recente sentenza 262/2020 della Corte, avevo evidenziato che l’unica razionalità, coerente con la Costituzione, per l’Imu significa integrale deducibilità per gli immobili strumentali, e ciò ben a prescindere dall’emergenza in atto.
La totale deducibilità dell’Imu in esame corrisponde ad un’esigenza primaria e indifferibile, anzitutto per il legislatore, trattandosi di un costo fiscale chiaramente inerente.
Tra le decisioni relative all’emergenza, la riforma fiscale appare un obiettivo di medio periodo.
Nel breve periodo, invece, più realisticamente occorre dedicarsi a una serie di misure, pur sempre di rilevanza sistematica, da mettere a regime già nel 2021, con quella razionalità e concretezza che possono essere motore propulsivo di nuovi investimenti, imprese e servizi nei settori più colpiti dall’emergenza epidemiologica; su tutti, i settori del turismo e delle attività nei territori montani.
In quest’ottica vale il richiamo della Corte (122/2019) a superare la constatazione obiettiva della “perdurante inattuazione” della legge delega sul federalismo fiscale.
La Corte impone di «evitare effetti che potrebbero amplificare la compressione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali».
Nella sentenza 262/2020, la Corte è riuscita a compendiare una lettura sistematica dell’Imu, nonostante un’evoluzione normativa frammentaria, con un forte richiamo del legislatore al rispetto dei vincoli – normati – imposti dalle finalità intrinseche
del prelievo.
Se la rottura del vincolo di coerenza interna comporta effetti concreti di distorsione fiscale, anche la mancata soluzione di nodi problematici porta con sé un’applicazione distorta del prelievo fiscale.
Nell’impostazione delle politiche fiscali più urgenti un posto di rilievo assoluto assume la soluzione di nodi irrisolti che attengono alla compressione, di fatto, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, in particolare dei Comuni montani.
Per tali Enti, allo sfruttamento delle risorse ambientali da parte dei produttori di energia, non è stata ancora associata alcuna forma di compensazione sul piano fiscale.
Già la legge 221/2015 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”) ha definito, in linea di principio, il concetto di pagamento dei servizi ecosistemici-ambientali,
come incentivo alla gestione sostenibile della montagna e delle aree rurali.
L’occasione, sul piano di immediata politica fiscale, è data dalla possibilità di rideterminare l’attribuzione Stato/ Comuni, dell’Imu pagata dai produttori di energia con riguardo agli immobili posti in categoria D.
L’Imu per gli immobili di categoria D è versata dai produttori di energia elettrica direttamente allo Stato e solo in minima parte riconosciuta al Comune il cui territorio è stato trasformato per favorire lo sfruttamento della risorsa ambientale (per esempio, idrica per gli impianti idroelettrici).
In un’ottica di politica fiscale strategica l’Imu pagata sugl’immobili in categoria D dai produttori di energia dovrebbe rimanere al Comune, il cui territorio è inciso dagli impianti e dai manufatti funzionali ad essi.
Evidenziare la connessione tra questa diversa ripartizione dell’attribuzione dell’Imu, significa riconoscere il necessario collegamento del prelievo all’uso del territorio e dell’ambiente.
Contemporaneamente comporta un’ulteriore evidenza: attribuire al Comune la somma incassata, a titolo di tributo (per esempio, Imu sugli impianti idroelettrici montani), necessariamente collegato all’uso del territorio e dell’ambiente, significa riconoscere concretamente l’Ente locale quale ente esponenziale degli interessi pubblici afferenti
a tale territorio e a tale ambiente.
Evidenza originaria e conseguenza diretta di tale rilievo è il necessario collegamento del prelievo alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante:
il finanziamento di spese pubbliche ambientali, con una chiara connotazione funzionale.
Il tributo, in tal modo, diventa uno strumento di riparto, in base all’articolo 53 della Costituzione, del carico della spesa pubblica in ragione della capacità economica manifestata.
Con tale diversa attribuzione Stato/Comuni è possibile ricompensare la funzione di salvaguardia degli equilibri e la funzione di gestione del territorio da parte degli Enti locali, impegnati nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella manutenzione del patrimonio, nel presidio e nella tutela dell'ambiente a vantaggio dell'intera collettività.
La Corte Costituzionale ha richiamato chiaramente, nell’applicazione dell’Imu, la necessità di salvaguardare, accanto all’interesse fiscale, la tutela del contribuente, entrambi coinvolti dalle garanzie costituzionali.
Questa diversa attribuzione dell'Imu rappresenta un passaggio cogente nella realizzazione
di tale obiettivo.