Adempimenti

Certificazione unica, sanatoria per il periodo 2015-2017

Entro mercoledì 16 marzo la consegna ai dipendentida parte dei sostituti. Due nuovi codici previsti per gli impatriati. Scompare il credito ex bonus Renzi

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di Barbara Massara

Entro mercoledì 16 marzo i sostituti dovranno consegnare ai percipienti nonché trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la certificazione unica (Cu) 2022 relativa ai redditi corrisposti nel 2021.

Le Cu contenenti solo redditi esenti o redditi che non consentono di utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio redditi di lavoro autonomo professionale) potranno essere inviate entro il 31 ottobre.

Il nuovo modello presenta una struttura molto simile a quella dello scorso anno, nell’attesa del prossimo importante restyling che subirà il prossimo anno, in cui la certificazione recepirà la riforma fiscale avviata nel corso del 2022 per effetto della legge di Bilancio 234/2021 e del Dlgs 230/2021.

Il 2021 da un punto di vista fiscale è stato un anno di transizione, compreso tra le speciali misure introdotte nel 2020 per contrastare gli effetti economici della crisi pandemica e le nuove misure fiscali strutturali in vigore dal 2021 per sostenere la ripresa dei redditi dei lavoratori e delle relative famiglie.

La certificazione, come già avvenuto negli scorsi anni, continua a risentire delle continue modifiche normative apportate alla disciplina del regime fiscale agevolato dei cd lavoratori impatriati ex articolo 16 del Dlgs 147/2015.

In particolare nella Cu 2022 sono stati introdotti due nuovi codici (13 per esenzione al 50% e 14 per esenzione al 90%) da riportare nel punto 462 per indicare quei lavoratori che entro il 31 agosto 2021 hanno effettuato l’opzione per conservare il regime agevolato per ulteriori 5 anni, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 bis dell’articolo 5 del Dl 34/2019 introdotto dalla legge di bilancio 2021. Il datore di lavoro che non sia stato in grado di riconoscere l’abbattimento del reddito spettante (50% o 90% a seconda della specifica situazione), dovrà utilizzare le rispettive nuove annotazioni CT e CU in cui indicare l’importo del reddito agevolabile, al fine di consentire al lavoratore il recupero in sede di dichiarazione dei redditi, sono

Contestualmente tutti gli altri codici identificativi delle diverse casistiche di esenzione previsti dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, sono stati oggetti di rinumerazione.

Scompare definitivamente dalla certificazione il credito Irpef ex articolo 13, comma 1-bis, del Tuir (bonus Renzi), sostituito dal trattamento integrativo o dall’ulteriore detrazione introdotti dal Dl 3/2020, misure anch’esse profondamente interessate dalla riforma fiscale 2022.

Poiché nel 2021 queste misure sono state applicate a pieno regime, nella Cu per la prima volta il sostituto dovrà indicare nel nuovo punto 395 l’importo delle (massimo) sette rate trattenute e versate nel 2021 a titolo di recupero del trattamento integrativo 2020 non spettante, in quanto di importo complessivo superiore a 60 euro.

Allo stesso modo in caso di recupero dell’ulteriore detrazione dell’anno 2020 non spettante di importo eccedente i 60 euro, le (massimo) 9 rate (oltre quella effettuata in sede di conguaglio) trattenute e versate nel 2021 saranno riportate nel punto 470 della Cu 2022.

Sempre in tema di Cu, la legge di conversione 15/2022 del decreto Milleproroghe (Dl 228/2021), inserendo il nuovo comma 6 quinquies.1 all’articolo 4 del Dpr 322/1998, ha previsto una sanatoria delle trasmissioni errate o tardive delle certificazioni degli anni 2015, 2016 e 2017, per i quali non saranno applicate le relative sanzioni amministrative se la corretta trasmissione è avvenuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza (si veda l’articolo «Certificazioni uniche per 2015, 2016 e 2017: omissioni o errori possono ancora evitare le sanzioni»).

Questo intervento inatteso, che riguarda le prime tre annualità in cui è stato introdotto l’adempimento, spiega come mai, fino ad oggi consulenti ed aziende non abbiamo mai assistito all’applicazione di tali sanzioni. Per il futuro è quindi consigliabile evitare ritardi o omissioni, in quanto per l’Amministrazione finanziaria sembrerebbe terminato il periodo di tolleranza.

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