Imposte

Cessione dei crediti, il codice fiscale è sufficiente a identificare i soggetti qualificati

L’agenzia delle Entrate pubblica la nuova guida all’utilizzo della piattaforma per le cessioni

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di Giorgio Gavelli

L’agenzia delle Entrate ha appena pubblicato la nuova Guida all’utilizzo della piattaforma per la cessione dei crediti fiscali, con l’obiettivo di tenere conto delle ultime novità legislative in tema di trasferimento dei bonus fiscali.

La piattaforma è accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, tramite la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

La guida specifica che i crediti sono raggruppati in base alle regole di cedibilità, ovvero sono suddivisi tra crediti cedibili a chiunque (e poi eventualmente solo a soggetti “qualificati”, qualora sia consentito) e crediti cedibili solo a soggetti “qualificati”.

A questo scopo, il sistema è in grado di riconoscere tramite identificazione del codice fiscale i cosiddetti “soggetti qualificati”, per i quali sono possibili ulteriori cessioni nei limiti fissati dalla legge, incrociando i dati con gli elenchi pubblicati negli albi consultabili sui siti internet della Banca d’Italia e dell’Ivass. In caso di tentativo di cessione dei crediti cedibili solo a soggetti “qualificati”, la piattaforma, infatti, verifica l’esistenza del codice fiscale e la sua natura di soggetto qualificato e rifiuta i trasferimenti non ammessi.

La guida ribadisce che l’accettazione e il rifiuto della cessione non possono essere parziali e che essi «sono irreversibili, salvo casi particolari che saranno disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni, per consentire di revocare la scelta».

Il problema è che questi casi particolari non sono ad oggi ancora stati disciplinati. E quel che è peggio è che, a distanza ormai di anni, non si conoscono le modalità con le quali il cedente che si avvede di aver commesso un errore in sede di comunicazione di opzione può annullare la cessione, o riversare lo stesso credito dopo che il cessionario ha accettato il trasferimento del bonus.

Va anche detto che l’operazione di aggiornamento delle procedure è alquanto ardua: le continue modifiche normative, infatti, non concedono tregua.

Non vi è, però, traccia nella guida della possibilità di cedere il “tax credit energia elettrica” e il “tax credit gas naturale”, disciplinati dagli articoli 3 e 4 del Dl 21/2022, ancora all’esame del Parlamento per la conversione in legge, ed in attesa di un provvedimento specifico che ne definisca le modalità attuative.

In tema di bonus edilizi, d’altro canto, la guida non può nemmeno tenere conto dei recenti sviluppi relativi alla quarta cessione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi da parte di banche a favore di propri correntisti, anch’essa prevista nella conversione del Dl 17/2022 appena approvata dal Senato.

Se da un lato l’esaurimento delle capacità di assorbimento dei crediti d’imposta da parte dei soggetti qualificati crea un problema generale, su cui appare giusto intervenire, dall’altro è innegabile che le continue modifiche alle “regole del gioco” mettono a dura prova tutti i soggetti interessati, dai contribuenti ai professionisti, dagli istituti di credito alla stessa Agenzia, costretta a “rincorrere” (con i chiarimenti e le procedure) le novità dell’ultimo minuto.

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