Controlli e liti

Cessione d’azienda con responsabilità solidale sui tributi

di Roberto Bianchi

Relativamente alla responsabilità solidale contemplata in capo al cessionario (articolo 14 del Dlgs n. 472/1997), nell’eventualità di una cessione di azienda la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 17264 del 13 luglio 2017, ha statuito che «in tema di riscossione dei tributi, l’articolo 14, commi 1, 2 e 3, del Dlgs n. 472 del 1997 … è norma speciale rispetto all’articolo 2560, comma 2, c.c., che …. estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo …… sempre che risultino dagli atti dell’ufficio».
L’agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione avverso la menzionata sentenza attraverso la quale la Ctr della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato gli avvisi di accertamento nonché le successive cartelle di pagamento emessi nei confronti della società Alfa Spa, ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs n. 472 del 1997, quale coobbligata solidale della società Beta Srl, nella qualità di cessionaria del ramo di azienda, in relazione a una serie di rilievi ascritti alla cedente.
La Ctr ha ritenuto che Alfa Spa, cessionaria del ramo di azienda, non dovesse rispondere del debito tributario della sua dante causa Beta Srl in quanto dal comma 2 dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997 si desume che per il riconoscimento della responsabilità solidale occorre che, al momento della cessione, sia già aperta presso l’ufficio interessato una procedura di verifica o di accertamento, ovvero che agli atti dell’ufficio risulti comunque già concreto e preciso il debito fiscale della cedente in modo che, pur riconoscendo che l’effetto immediatamente liberatorio per il cessionario è dato solo dalla certificazione rilasciata dall’ufficio in merito alla assenza di pendenze tributarie, si deve tuttavia escludere che possa essere fatta valere la responsabilità solidale per debiti che siano stati accertati a seguito di verifiche compiute in epoca successiva all’atto di cessione. La medesima Commissione ha di conseguenza rilevato che la verifica in esame era stata effettuata ben oltre la cessione del ramo di azienda e che l’ufficio non aveva mai affermato, né dimostrato, che agli atti dell’ufficio risultassero elementi concreti afferenti al debito fiscale.
Avverso la sentenza della Ctr l’Agenzia ha presentato ricorso per Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 14 del Dlgs n. 472 del 1997, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Tuttavia, a parere degli Ermellini il motivo è risultato essere infondato in quanto il tema dibattuto si inscrive nelle questioni afferenti la solidarietà passiva del cessionario di azienda per debiti inerenti l’esercizio dell’azienda stessa in quanto, nell’ambito della riscossione dei tributi, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 14 del Dlgs n. 472 del 1997, che riguardano la cessione di azienda conforme alla legge, rappresentano una norma speciale rispetto all’articolo 2560 c.c., comma 2, che, per evitare che sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte e alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore e sempre che risultino dagli atti dell’ufficio.
Inoltre la mancata richiesta del certificato di debenza da parte del cessionario non comporta un’estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2, ma gli impedisce di avvalersi dell’eventuale effetto liberatorio anticipato.
Ne consegue pertanto, a discernimento dei giudici del Palazzaccio, l’infondatezza del motivo del ricorso atteso che, nel caso di specie, la Ctr ha accertato che la verifica, in conseguenza della quale è stato emesso l’avviso di accertamento, era stata eseguita in epoca successiva alla cessione dell’azienda, oltre a non essere stato dimostrato che già alla data del trasferimento di azienda, agli atti dell’ufficio risultasse trasfusa nell’accertamento la situazione debitoria di origine tributaria.

La sentenza n. 17246/2017 della Cassazione

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