Cessione di quote dopo il conferimento di ramo d’azienda: niente rettifica sull’imposta di registro
La sentenza 2562/13/2020 della Ctr Lombardia recepisce la pronuncia 158 della Consulta: applicazione solo in base all’intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti dall’atto
L’imposta di registro deve essere applicata solamente sulla base dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti dall’atto presentato alla registrazione. Per questo, è illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che riqualifica la cessione di quote sociali preceduta da conferimento del ramo di azienda come cessione del complesso aziendale. Ciò alla luce della sentenza della Corte costituzionale (158/2020) che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del Testo unico di registro (Dpr 131/1986) sollevate dalla Cassazione con l’ordinanza 23459 del 23 settembre 2019. A questa conclusione è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza 2562/13/2020.
Il caso è interessante perché la fattispecie è oggetto di innumerevoli contenziosi generatesi dall’interpretazione dell’articolo 20 dell’imposta di registro. La tesi dell’agenzia delle Entrate, avallata anche dalla Cassazione, tranne in isolati casi, è stata sempre quella che gli atti sottoposti a registrazione potessero essere riqualificati prendendo in considerazione anche elementi non attinenti o estranei all’atto medesimo.
Con l’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge di Bilancio 2018 (la 205/2017) è stato riformato l’articolo 20 del Tur il quale, nella nuova formulazione, inibisce, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta a fronte della registrazione di un atto, la possibilità per il Fisco di considerare situazioni che non afferiscono all’atto medesimo.
Sulla portata della nuova norma - retroattiva o solo per il futuro - è nuovamente intervenuto il legislatore, con la legge di Bilancio 2019, affermando espressamente la natura interpretativa e dunque l’effetto retroattivo della modifica legislativa.
I giudici lombardi, confermando la sentenza di primo grado, supportano la decisione recependo i principi enunciati dalla Corte costituzionale in sede di dichiarazione di infondatezza dei rilievi sollevati dalla Cassazione in base ai quali l’articolo 20 del Dpr 131/1986 non è una norma anti elusiva e, trattandosi di imposta d’atto, il presupposto impositivo si ricava unicamente sulla base dagli effetti giuridici dell’atto portato alla registrazione prescindendo dalla valutazione degli elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
Tra l’altro, la commissione richiama anche la risposta di interpello 371 del 19 settembre 2020 con cui l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che non può essere tassata alla stregua di una cessione d’azienda unitaria sulla base del disposto dell’articolo 20 del Tur la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d’azienda.
Ad ogni modo, per l’Amministrazione Finanziaria rimane comunque ferma la possibilità di applicare una diversa tassazione ai fini dell’imposta di registro se, con l’atto presentato alla registrazione, l’ufficio ritenga che sussistano i presupposti per contestare l’operazione sotto la disciplina dell’abuso del diritto.