Nel caso della cessione di un ramo d'azienda, il cui complesso aziendale si trovi in un Paese extra-Ue ma che includa anche rimanenze di magazzino esistenti in Italia, dove il dante causa e l'avente causa sono altresì registrati ai fini Iva, il trasferimento relativo a tali ultimi beni deve considerarsi un'autonoma cessione ai fini Iva, territorialmente rilevante nel nostro Paese. La relativa norma nazionale di esclusione dall'Iva, infatti, si applica soltanto alle operazioni che hanno per oggetto il trasferimento di un'universalità, totale o parziale, di beni esistente in Italia.
Rilevanza territoriale della cessione di uno stock di beni
L'agenzia delle Entrate, nella Risposta Interpello n. 194/2024, esprime il proprio punto di vista in ordine alla qualificazione ai fini Iva di una cessione di beni che si trovano in Italia ma che vengono trasferiti nell'ambito di un'operazione di cessione di ramo d'azienda realizzata all'estero e che coinvolge due soggetti extra-Ue ma registrati ai fini Iva nel nostro Paese.
Vista la loro specificità, in relazione alle operazioni che riguardano contemporaneamente un insieme di beni, gli Stati membri...