Imposte

Cessioni 2021, c’è l’ultimo treno: domani scade la sanatoria

Corsa per accedere alla remissione in bonis relativa ai lavori realizzati lo scorso anno e alle rate residue degli interventi 2020: possibile correggere gli errori dei modelli già inviati alle Entrate<br/>

di Luca De Stefani

Ultima chance per inviare entro domani, 30 novembre, avvalendosi della remissione in bonis, la comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue di quelle sostenute nel 2020.

Vanno versati 250 euro di sanzioni e il reinvio è possibile anche se il credito trasferito è già stato accettato dal cessionario o fornitore, a patto che sia inviata una pec di «richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti», sottoscritta sia dal cedente (o dall’amministratore del condominio), sia dal cessionario o fornitore (circolare 33/E/2022).

Questa procedura serve sia per i primi invii omessi al 29 aprile 2022, sia per correggere gli errori sostanziali dei modelli già inviati. Sarebbe possibile anche per quelli formali, ma per questi è sufficiente una pec con la descrizione degli errori commessi e i dati corretti.

Se una comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2021 (e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020), inviata entro il 29 aprile 2022, conteneva errori sostanziali (o solo formali), può sempre essere annullata tramite il rifiuto del credito da parte del cessionario o fornitore nella Piattaforma ovvero, in caso di accettazione già avvenuta, tramite l’invio, via pec (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it), dell’istanza di «annullamento dell’accettazione del credito». Successivamente, il cedente non può inviare una nuova comunicazione corretta nei termini ordinari già scaduti, ma entro domani può avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

Il contribuente deve possedere le condizioni sostanziali per il bonus, inviare la comunicazione entro domani (correggibile entro il 5 dicembre 2022), aver tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione» e versare la sanzione di 250 euro, tramite l’F24 ELIDE, con codice tributo 8114, senza compensazione e senza ravvedimento.

Sono errori sostanziali quelli che «incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto», come ad esempio la sovra indicazione della spesa sostenuta e del relativo credito ceduto, l’errato codice fiscale del cedente o l’errato «codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa».

L’invio entro domani, con la remissione in bonis, è possibile anche per effettuare il primo invio all’Agenzia, nei casi di mancata presentazione della comunicazione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 17 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva). Anche in questo è necessario aver tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione»: ad esempio, un accordo già sottoscritto o una fattura emessa prima della scadenza ordinaria.

In alternativa a questa procedura (costituita dal rifiuto o dalla pec di annullamento, seguiti dal reinvio con remissione in bonis), se l’errore della comunicazione è solo formale, in quanto non comporta «la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto», ai fini dei successivi controlli, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intermediario, il cedente o l’amministratore di condominio (o il condòmino incaricato della trasmissione della comunicazione errata), devono segnalare alle Entrate all’indirizzo pec citato prima «l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa» (in quest’ultimo caso di firma autografa, va allegata copia del documento di identità). Eventuali segnalazioni già trasmesse alle Entrate, con differenti modalità, dovranno essere inviate nuovamente con queste modalità.

Sono errori formali, ad esempio, quelli riferiti alle informazioni indicate nel frontespizio, come l’e-mail, il telefono, il codice fiscale del rappresentante del beneficiario e il relativo codice carica, l’indicazione della presenza dell’amministratore nel campo «Condominio minimo», il codice identificativo dell’asseverazione Enea o di quella antisismica. Sono formali anche quelli del quadro A, come il semestre di riferimento per il 2020, il Sal e il protocollo della comunicazione, nel quadro B (i dati catastali) o nel quadro D, la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario.

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