Contabilità

Cessioni beni con prezzo aleatorio: fattura differita

Nella risposta 239 viene chiarito quando usare questo tipo di fatturazione

di Franco Roscini Vitali

Le disposizioni relative ai prezzi da determinare non sono applicabili se le pattuizioni contrattuali sono aleatorie in termini di differimento della fatturazione e di determinazione del corrispettivo: queste le conclusioni della risposta a interpello 239 dell'Agenzia delle Entrate. Il decreto ministeriale 15 novembre 1975, che disciplina il trattamento ai fini Iva delle cessioni con prezzo da determinare, prevede che per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali è commisurato a elementi non conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione, il cedente può emettere fattura entro il mese successivo a quello in cui tali elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato.

Il caso riguarda la cessione di strumenti per il taglio e la lavorazione del marmo e della pietra in base a contratti con corrispettivo da determinare, perché la resa di questi strumenti dipende dalla loro “qualità/composizione” e dal tipo di materiale da tagliare. Il presupposto per l'emissione della fattura in base al decreto è l'impossibilità di determinare il prezzo dei beni oggetto di cessione al momento di effettuazione della consegna in quanto disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, lo legano ad elementi noti solo in seguito.

Nel caso in questione, non è prevista nel contratto una scadenza entro cui definire obbligatoriamente l'ammontare del corrispettivo: tutto è differito a un non ben definito momento successivo, quando le parti si saranno accordate sulla “resa” dei fili ceduti. E' previsto soltanto che, in caso di inutilizzo senza giustificato motivo degli utensili entro tre mesi dalla consegna, l'acquirente debba pagare un corrispettivo fisso oppure che, a scelta della società cedente, il contratto sia risolto con restituzione dei fili. Il decreto non è applicabile e l'emissione della fattura deve avvenire con le modalità e i termini ordinari di cui all'articolo 21 Iva a causa dell'aleatorietà nei termini di differimento della fatturazione e di determinazione del corrispettivo.

La risposta poi affronta il problema delle imposte dirette e respinge la soluzione proposta dalla società che intendeva sospendere il ricavo, tra l'altro senza neppure considerare i beni oggetto del trasferimento tra le rimanenze, ripartendo il costo in proporzione dei ricavi maturati con rilevazione di un risconto attivo per i costi i cui ricavi maturano nell'anno successivo a quello relativo alla consegna del bene. L'Agenzia rammenta le regole per la rilevazione dei crediti contenute nel principio contabile Oic 15, integrate con quelle relative ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio in base all'Oic 29.

Anche se non espressamente citato nella risposta, tra questi fatti il principio contabile prevede la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del corrispettivo di attività vendute prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

L'Agenzia avverte che la risposta non può determinare effetti qualora a seguito del previsto nuovo principio contabile in tema di “Ricavi” emerga una differente modalità di rappresentazione contabile.

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