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Cessioni di bovini e suini, compensazione Iva al 9,5% anche per il 2022

La legge di Bilancio conferma anche l’esonero contributivo per i giovani agricoltori

Aumento delle percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi della specie bovina e suina. È una delle agevolazioni previste dalla manovra 2022 (articolo 1, comma 527, della legge 234/2021).

Percentuali di compensazione

Il comma 527 della legge di Bilancio 2022 sostituisce poi il termine originariamente fissato dall’articolo 1, comma 506 della legge 205/2017, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 relativo alla percentuale di compensazione per le cessioni di bovini e suini da parte di produttori agricoli. Per effetto di tale modifica, è confermata anche per il 2022 la percentuale di compensazione del 9,5 per cento.

Sono interessati da questa norma gli agricoltori che detraggono l’imposta sul valore aggiunto in base al regime di detrazione forfettizzata disposto dell’articolo 34 comma 1 del Dpr 633/1972. Considerando che l’Iva sulle cessioni di bovini e suini è pari al 10% e la percentuale di compensazione è fissata al 9,5%, gli agricoltori in regime speciale saranno chiamati a versare solamente lo 0,5% dell’imponibile.

La percentuale di compensazione così confermata potrebbe spingere i produttori agricoli in regime iva ordinario a passare al regime speciale, ma in questo caso, oltre verificare il decorso del vincolo triennale, bisogna determinare la rettifica dell’Iva relativa alle rimanenze e agli acquisti di beni strumentali effettuati negli esercizi precedenti.

Per gli animali in giacenza, nel caso di passaggio da regime normale a regime speciale, è necessario versare l’iva corrispondente alla percentuale di compensazione, pari al 9,5%, poiché nel momento in cui gli animali verranno venduti si verserà solo lo 0,50 per cento.

Fino al 2020 le percentuali di compensazione erano confermate o variate da un decreto redatto dal ministro dell’Economia di concerto con il ministro per le Politiche agricole, come previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972. Tale decreto, tuttavia, spesso era pubblicato nei primi mesi dell’anno a cui si riferiva e i produttori agricoli effettuavano le liquidazioni Iva dei primi mesi sulla base delle precedenti percentuali di compensazione, trovandosi poi a dover rettificare i versamenti effettuati in sede di dichiarazione Iva.

La pubblicazione delle percentuali di compensazione nella legge di Bilancio consente agli agricoltori di poter ponderare meglio le decisioni in merito al regime Iva da utilizzare.

Esonero contributivo

Ma non ci sono solo le compensazioni Iva. Il comma 503 della legge 160/2019 ha previsto un regime di favore per i giovani agricoltori, di età inferiore a 40 anni e in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che entro il 31 dicembre 2021 si iscrivono per la prima volta nella previdenza agricola. Il comma 520 della legge 234/2021 ha modificato il comma 503 sostituendo le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2022». Di conseguenza, il beneficio è valido anche per le iscrizioni del 2022.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 24 mesi. A fronte di tale esonero totale, i giovani agricoltori che rientrano nella misura agevolativa maturano comunque contributi previdenziali per il periodo in questione.

L’esonero non riguarda, invece, i premi e i versamenti relativi all’assicurazione infortuni che continua a essere dovuta.