Cessioni tra wallet propri da tassare solo quando determinano realizzo
Per le Entrate il passaggio è sempre a titolo oneroso. Ma è un assioma errato.Alcuni percorsi delle valute virtuali sono prodromici alla negoziazione, altri solo «congelamenti»
La tassazione delle plusvalenze da compravendita di valute virtuali, in assenza di una disciplina fiscale ad hoc, è regolata dal 2018 attraverso interpelli delle Entrate. L’amministrazione finanziaria “parifica” le cripto a moneta fiat (avente corso legale) e, coerentemente, i wallets (portafogli elettronici) a conti correnti e depositi esteri (salvo il caso di wallet su exchange italiani).
Partendo da questa cornice, con cui gli holders e gli speculatori italiani di cripto si confrontano, è utile affrontare alcuni aspetti, evitando che una lettura rigida dei documenti di prassi porti a tassare in assenza di realizzo fiscale. Con la risposta 788/2021, le Entrate hanno chiarito vari aspetti, solo in parte già affrontati in precedenti risoluzioni. In particolare, l’inquadramento fiscale del prelievo delle criptovalute dai wallet. A tale riguardo l’Agenza sottolinea l’applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir. Pertanto, le cessioni a pronti originano reddito imponibile qualora la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta. L’ultimo capoverso dell’articolo precisa che «si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente». Ne consegue che «il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso». Ora, non vi è dubbio che l’eventuale plusvalenza finanziaria debba essere tassata laddove il prelievo dal wallet corrisponda ad una contestuale conversione in valuta fiat con relativo accredito su conto corrente bancario. Così come è ragionevole ipotizzare analogo trattamento fiscale nel passaggio tra due wallets appartenenti a soggetti differenti.
Così però non può essere nel caso di passaggio della medesima criptovaluta tra differenti wallet dello stesso contribuente. Pare evidente che un prelievo finalizzato a un mero spostamento di token presso altro wallet appartenente al medesimo soggetto, come un giroconto bancario, non crei alcun evento realizzativo. Inoltre, i movimenti tra più wallet dello stesso proprietario sono fisiologici nel contesto delle cripto, con finalità estranee al realizzo. Si pensi al passaggio dal cold wallet (detenzione offline) agli exchange, al fine di procedere alla negoziazione delle cripto. O ancora al prelievo da wallet per attività di staking («congelamento» di determinati token a fronte di un guadagno passivo). In questi casi l’applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter rischierebbe di tassare ogni passaggio in funzione della semplice volatilità dell’asset, senza che tali movimenti comportino alcun realizzo. Sarebbe auspicabile un chiarimento delle Entrate.