Cfc, due esimenti per modificare il regime applicabile
Nel caso delle controllate localizzate in
Se il soggetto italiano invoca le cause esimenti dalla disciplina Cfc può cambiare anche il regime dei dividendi. Infatti se viene perseguita la prima esimente (articolo 167 comma 5 lettera a), basata sulla dimostrazione del fatto che la società estera svolge un’
Se invece l’esimente che viene invocata è la seconda (la
Conduit controllate
Poiché, come abbiamo ricordato, la norma si applica ai dividendi “provenienti” da paesi black list, le regole che abbiamo illustrato possono interessare anche il caso in cui tra il soggetto italiano e la società black list sono interposte una o più società localizzate in Paesi white list. Per attrarre i dividendi al regime black list occorre però che il soggetto italiano, nonostante la catena di partecipazioni, abbia la possibilità di verificare la provenienza dei dividendi inizialmente distribuiti.
La presunzione legale è che questa possibilità di verifica operi sempre nel caso in cui il soggetto residente detiene il controllo delle
Chiariamo questa ipotesi con un esempio: un soggetto italiano detiene l’80% di una società francese, che a sua volta partecipa al 30% in una società black list. La società black list distribuisce dividendi per 400, quella francese ne incassa 120 e successivamente distribuisce dividendi per 200 alla controllante italiana. I dividendi che “arrivano” in Italia sono per 120 provenienti da paesi black listi, quindi integralmente tassabili, e per 80 da assoggettare al regime ordinario.
La circolare 35/E del 2016 al paragrafo 3.1 chiarisce che in caso di partecipazione indiretta in soggetti a fiscalità privilegiata il socio residente deve individuare quanta parte dei dividendi è riferibile a tale partecipazione; in mancanza di riscontri documentali si presumono distribuiti, al socio residente, in via prioritaria, gli utili da paesi a fiscalità privilegiata.
Conduit non controllate
Nel caso in cui il soggetto italiano non ha il controllo della società interposta, non è ipotizzabile a priori la sua conoscenza circa la provenienza dei dividendi. Ne consegue che tutte le somme incassate sono assoggettabili al regime ordinario senza penalizzazioni.