Imposte

Cfc, due esimenti per modificare il regime applicabile

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Nel caso delle controllate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata , si applica la regola Cfc di imputazione degli utili societari per trasparenza . Conseguentemente, i dividendi distribuiti sono esclusi da tassazione fino a concorrenza dei redditi imputati in precedenza.

Se il soggetto italiano invoca le cause esimenti dalla disciplina Cfc può cambiare anche il regime dei dividendi. Infatti se viene perseguita la prima esimente (articolo 167 comma 5 lettera a), basata sulla dimostrazione del fatto che la società estera svolge un’ effettiva attività nel mercato di insediamento , la disciplina Cfc viene esclusa, ma i dividendi vanno tassati con le regole dei dividendi black list (si torna, in sintesi, al caso illustrato in precedenza).

Se invece l’esimente che viene invocata è la seconda (la mancata localizzazione dei redditi ), come visto sopra la tassazione dei dividendi segue le regole ordinarie di tassazione al 5 per cento. Tuttavia si dovrà sempre considerare che la condizione deve essere retroattiva e cioè sin dall’inizio del periodo di possesso. Sul punto si veda il paragrafo 3.4 della circolare 35/E del 2016.

Conduit controllate

Poiché, come abbiamo ricordato, la norma si applica ai dividendi “provenienti” da paesi black list, le regole che abbiamo illustrato possono interessare anche il caso in cui tra il soggetto italiano e la società black list sono interposte una o più società localizzate in Paesi white list. Per attrarre i dividendi al regime black list occorre però che il soggetto italiano, nonostante la catena di partecipazioni, abbia la possibilità di verificare la provenienza dei dividendi inizialmente distribuiti.

La presunzione legale è che questa possibilità di verifica operi sempre nel caso in cui il soggetto residente detiene il controllo delle società intermedie (conduit) . In tale ipotesi, quando la società interposta distribuisce dividendi alla propria controllante italiana, occorre evidenziare la quota parte di tali dividendi che proviene originariamente dalla partecipazione localizzata nel paese black list.

Chiariamo questa ipotesi con un esempio: un soggetto italiano detiene l’80% di una società francese, che a sua volta partecipa al 30% in una società black list. La società black list distribuisce dividendi per 400, quella francese ne incassa 120 e successivamente distribuisce dividendi per 200 alla controllante italiana. I dividendi che “arrivano” in Italia sono per 120 provenienti da paesi black listi, quindi integralmente tassabili, e per 80 da assoggettare al regime ordinario.

La circolare 35/E del 2016 al paragrafo 3.1 chiarisce che in caso di partecipazione indiretta in soggetti a fiscalità privilegiata il socio residente deve individuare quanta parte dei dividendi è riferibile a tale partecipazione; in mancanza di riscontri documentali si presumono distribuiti, al socio residente, in via prioritaria, gli utili da paesi a fiscalità privilegiata.

Conduit non controllate

Nel caso in cui il soggetto italiano non ha il controllo della società interposta, non è ipotizzabile a priori la sua conoscenza circa la provenienza dei dividendi. Ne consegue che tutte le somme incassate sono assoggettabili al regime ordinario senza penalizzazioni.

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