Chance definizione delle liti contro la vecchia Equitalia
La nascita dell’agenzia delle Entrate – Riscossione potrebbe presentare dei risvolti pratici rilevanti ai fini della definizione delle liti pendenti. L’articolo 11 del dl 50/2017, infatti, esclude dall’ambito di applicazione della sanatoria tutte quelle controversie in cui non sia parte l’agenzia delle Entrate e, pertanto, anche quelle instaurate nei confronti della sola Equitalia.
Esclusi i casi in cui l’agenzia delle Entrate sia stata chiamata in causa, pertanto, da un punto di vista formale l’accesso alla definizione agevolata è inibito nei giudizi che erano stati proposti contro il solo agente della riscossione, che, però, nel frattempo è stato soppresso.
Al suo posto, infatti, dal 1° luglio è stata istituita la nuova agenzia delle Entrate – Riscossione, che è subentrata a Equitalia in tutti i rapporti giuridici preesistenti, compresi quelli processuali.
C’è da chiedersi, dunque, se il subentro possa rilevare anche ai fini della definizione delle liti pendenti, dal momento che il nuovo ente pubblico economico è stato, di fatto, incorporato all'interno dell’agenzia delle Entrate.
La risposta sembra essere positiva, in quanto, in base alla norma istitutiva – che è l’articolo 1 del Dl 193/2016 (lo stesso della rottamazione del ruoli)-, la nuova agenzia delle Entrate – Riscossione, benchè autonoma da un punto di vista giuridico, è un ente strumentale all’Agenzia ed è sottoposta allo stesso indirizzo e vigilanza del ministro dell’Economia e delle Finanze, cui è soggetta quest’ultima.
In particolare, il nuovo statuto dell’ente, approvato di recente, all’articolo 1 prevede che l’agenzia delle Entrate – Riscossione abbia autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione; da questo punto di vista, dunque, vi è una separazione netta tra i due soggetti giuridici.
Allo stesso tempo, tuttavia, in base all'articolo 2 la titolarità delle funzioni relative alla riscossione nazionale, che verranno svolte dal nuovo ente, resta attribuita all’agenzia delle Entrate (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Dl 203/2005). Inoltre, l’agenzia delle Entrate (ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto) provvede a monitorare costantemente l’attività dell’agenzia delle Entrate - Riscossione.
Da un punto di vista funzionale, pertanto, il nuovo ente della riscossione è sottoposto al controllo dell’agenzia delle Entrate e ne rappresenta, di fatto, un’articolazione. Da ultimo, non va dimenticato che il presidente del nuovo ente, Ernesto Maria Ruffini, sarà anche il direttore dell’agenzia delle Entrate.
Se, pertanto, il nuovo ente pubblico-economico si inquadra, di fatto, all’interno dell’Agenzia, esercitandone la funzione della riscossione, l’estensione - anche ai giudizi instaurati contro la vecchia Equitalia - della definizione delle liti pendenti appare sempre più plausibile.
Non si comprenderebbe, infatti, una lettura restrittiva che volesse escluderla, impedendo un’interpretazione evolutiva della norma che darebbe conto del nuovo scenario delineatosi all'indomani del subentro della nuova agenzia delle Entrate – Riscossione.