Imposte

Chi emette l’e-fattura appone la firma elettronica

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di Federica Polsinelli e Benedetto Santacroce

La fattura elettronica tra privati non richiede l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale, tuttavia nel caso in cui si intenda comunque applicarla, la stessa deve essere apposta dal soggetto che provvede alla sua emissione. Inoltre, in presenza di una e-fattura emessa in nome e per conto del cedente/prestatore e di un intermediario delegato alla sola trasmissione, la firma è apposta dal primo; in presenza invece di un intermediario delegato all’emissione della e-fattura, allora la firma va apposta da quest’ultimo. È questo, in sintesi, quanto emerge dalla risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello n. 348 pubblicata ieri.

Il caso prospettato riguarda un contribuente, venditore di auto, che nella gestione del servizio di garanzia destinato ai propri clienti e connesso agli autoveicoli venduti, si affida a un terzo, una concessionaria o un’officina autorizzata, che, al termine del servizio, rilascia una ricevuta con la dicitura «Corrispettivo non pagato - Lavori eseguiti in garanzia». È poi la stessa società venditrice a emettere fattura, previa autorizzazione da parte del soggetto terzo, nei confronti di se medesima e in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione. L’istante prospetta che intende avvalersi di un intermediario ed è per tale ragione che sorge il dubbio su chi deve apporre la firma digitale su tali fatture.

L’Agenzia richiama l’articolo 21, comma 2, lettera n), del Dpr 633/72 che impone di indicare se la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo. Viene poi richiamata la circolare 18/2014 in base alla quale per stabilire chi è tenuto alla firma digitale occorre considerare gli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore e il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l’invio del documento già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l’emittente è il cedente/prestatore, che deve apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell’ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che aggrega i dati e, quindi, genera il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione.

La firma digitale dovrebbe essere così apposta dall’istante, ma dato che quest’ultimo intende avvalersi, previo accordo con chi fornisce il servizio, di un intermediario per la gestione del ciclo di fatturazione, è necessario operare il seguente distinguo:

se l’intermediario si limita a trasmettere a Sdi una fattura predisposta dall’istante, la firma (nonché l’annotazione in fattura) va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce in qualità dell’emittente;

se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette a Sdi, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale e la relativa annotazione in fattura.

In sostanza, l’Agenzia ribadisce che chi appone la firma digitale è sempre l’emittente della fattura. Non va però dimenticato che la firma digitale è solo una delle modalità con cui l’emittente assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dalla sua emissione.

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