Chiarimenti-lampo per la pace fiscale sulle adesioni
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ex articolo 2 del Dl 119/2018 , può riguardare anche gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del Dlgs 218/97), sottoscritti, ma non ancora perfezionati e, in questo caso, i benefici sono accessibili con il pagamento, entro il termine di 20 giorni decorrenti dal 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) delle sole imposte, senza dover corrispondere le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
Sono molti, quindi, i contribuenti che in questi giorni sono alle prese con questa opportunità e che hanno in mano il piano rateale di ammortamento ordinario consegnatogli dall’Ufficio al momento della sottoscrizione, al fine di poter compilare il modello F24 e perfezionare la definizione concordata.
Poiché, però, non sono state ancora diramate istruzioni ufficiali dagli organi centrali delle Entrate su come procedere a “trasformare” quel piano in un prospetto di suddivisione delle rate idoneo a perfezionare la “pace fiscale”, alcuni Uffici sono criptici nel fornire consigli operativi su come procedere per la definizione agevolata.
Si ipotizzi, allora, un contribuente che avesse sottoscritto un atto di adesione in data 16 ottobre: in tal caso, il perfezionamento dell’adesione “ordinaria” sarebbe avvenuto effettuando il versamento dell’intero importo, o della prima rata, entro il 5 novembre. Aderendo, invece, alla “pace fiscale” per poter beneficiare dello stralcio di sanzioni ed interessi e di una maggiore rateazione del dovuto, il pagamento potrà essere effettuato entro il 13 novembre. Si supponga, allora, un versamento Irpef dovuto con relativi interessi (codice tributo 9401) per un importo pari a 43.785,69 euro e correlata sanzione (codice tributo 9402) per un importo pari a 13.201,36 euro. A questo contribuente, alcuni Uffici stanno consigliando di versare comunque prudenzialmente, con codice tributo 9401, l’importo di euro 5,473,21 (pari alla prima rata di otto del totale dovuto previsto dal piano originario, ovvero di euro 43.785,69) per poi, solo una volta avute conferme ufficiali sulle modalità di definizione, successivamente spalmare il residuo ancora dovuto in ulteriori 19 rate trimestrali. Tale soluzione risulta non appagante e finanche erronea per il corretto perfezionamento della definizione, attesa la circostanza che il comma 4 dell’articolo 2 del Dl 119/2018 dispone la necessità che le possibili 20 rate della rateazione siano tutte di pari importo.
Appare, peraltro, appena il caso di segnalare che nei prospetti del piano di ammortamento rateale consegnato dagli uffici all’atto della sottoscrizione degli atti di adesione, nei righi relativi ai tributi dovuti (come nell’esemplificato caso del codice 9401) sono compresi anche gli interessi per ritardato pagamento dei tributi che la definizione agevolata renderebbe, invece, non dovuti. Poiché il 13 novembre è alle porte, appaiono urgenti opportuni chiarimenti operativi.