Imposte

Chirurgia estetica: le prestazioni sono esenti da Iva

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di Laura Ambrosi

Sono esenti da Iva anche le prestazioni di chirurgia estetica: si tratta di attività volte al benessere psicofisico della persona e come tali suscettibili del particolare trattamento Iva al pari delle altre prestazioni mediche. Ad affermarlo è la Ctp Ravenna con la sentenza 9/1/2018 (presidente Gilotta, relatore Cottignola), depositata l’8 gennaio scorso.

L’agenzia delle Entrate notificava a un chirurgo estetico un avviso di accertamento con il quale, tra i diversi rilievi, disconosceva l’esenzione Iva applicata alle fatture emesse. Secondo l’ufficio, le prestazioni dovevano scontare l’imposta al 22%, trattandosi di servizi di natura estetica.

La Ctp di Ravenna, in accoglimento dell’eccezione, sul punto ha innanzitutto rilevato che l’attività del chirurgo estetico non è una prestazione di carattere meramente cosmetico, ma medica a tutti gli effetti. I trattamenti di medicina estetica e di chirurgia estetica sono riservati al medico non potendo essere svolti da estetisti o soggetti privi della relativa abilitazione. Sono, in ogni caso, rivolti a curare patologie che possono essere tese al conseguimento dello stato di benessere del paziente.

Il collegio ha altresì rilevato che la stessa Agenzia con la circolare 4/E/2005 (par. 8) aveva ritenuto le prestazioni di chirurgia estetica esenti da Iva, in quanto ontologicamente connesse al benessere psicofisico del soggetto ricevente e quindi alla tutela della salute della persona.

L’Agenzia, nel documento di prassi, affermava che si tratta di interventi volti a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti a eventi pregressi di vario genere (malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, eccetera), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone. Da qui l’accoglimento del ricorso.

In proposito va segnalato che la Corte di giustizia europea si era già pronunciata in favore dell’esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica. Più precisamente, nella sentenza C-91/12, è stato chiarito che tali operazioni rientrano nelle nozioni di cure mediche o di prestazioni mediche alla persona qualora abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.

Per qualificare l’intervento come terapeutico, non è di per sé determinante la semplice convinzione soggettiva del paziente: proprio perché si tratta di prestazioni fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, sarà lo stesso professionista a valutare se rientrino nell’una o nell’atra categoria e quindi se suscettibili di esenzione Iva.

Alla luce del chiaro principio affermato dalla Corte di giustizia e, a ben vedere, prima ancora dalla stessa Agenziacon propria circolare - sarebbe auspicabile che gli uffici si astenessero da simili contestazioni, poiché appaiono fondate nel pregiudizio che l’intervento estetico si limiti a soddisfare un mero capriccio, dimenticando che spesso rappresenta la soluzione ad anni di sofferenze.

Ctp Ravenna, sentenza 9/1/2018

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