Cinque metodi per determinare i prezzi di trasferimento
Al via le linee guida “italiane” per il transfer pricing. Il Mef ha posto in consultazione fino al 21 marzo una bozza di decreto che, in base a quanto previsto dall’articolo 110, comma 7, del Tuir modificato dal Dl 50/2017, detta i criteri per individuare il valore di libera concorrenza per le transazioni intercompany con soggetti non residenti.
Le imprese associate
Il decreto indica in primo luogo quali sono le parti correlate (definite «imprese associate») alle quali si applicano le disposizioni sul transfer pricing. La nozione di impresa associata adottata nel Dm è ampia e comprende, oltre al controllo di una quota di capitale superiore al 50%, anche l’influenza dominante che una persona o un’impresa ha sulle decisioni commerciali e finanziarie dell’altra impresa.
Quanto al presupposto oggettivo, si definisce operazione controllata qualsiasi operazione intercorrente tra imprese associate. Si prevede poi che una operazione tra parti indipendenti si considera comparabile con una operazione controllata, al fine di determinare con questa comparazione il prezzo di libera concorrenza, quando non sussistono differenze significative nelle condizioni che incidano in misura rilevante sull’indicatore finanziario utilizzato, cioè sul parametro (prezzo, markup rispetto al costo, Ebit, eccetera) utilizzato per testare la congruità del transfer price. Si ha comparabilità anche laddove, pur in presenza di differenze di condizioni, si possano effettuare in modo attendibile aggiustamenti tali da neutralizzare dette differenze.
I cinque metodi
Il provvedimento ministeriale recepisce i cinque metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento secondo regole di libera concorrenza, già comunemente adottati in sede Ocse (linee guida versione 2017): confronto di prezzo (Cup), prezzo di rivendita, cost plus, Tnmm (margine netto della transazione) e profit split. Si prevede una graduatoria di efficacia dei metodi ritenendo preferibili, se sono applicabili in modo affidabile, i primi tre metodi rispetto a quelli reddituali (Tnmm e profit split). Inoltre, se il Cup è affidabile, va adottato con preferenza rispetto anche a cost plus e resale price.
Non è necessario adottare più di un metodo, quindi un second check sui valori determinati dal contribuente non è necessario. Il fisco, se l’impresa ha applicato un metodo che rispecchia le regole del Dm, è obbligato a testare la congruità dei prezzi con il principio di libera concorrenza, utilizzando lo stesso metodo del contribuente. Dunque, se la società ha valorizzato, ricorrendo le condizioni di affidabilità e comparabilità, i transfer price con il Cup, l’Ufficio non potrà rettificare il reddito mediante il Tnmm o viceversa.
L’intervallo di tolleranza
La congruità del transfer price si ha quando l’indicatore prescelto (ad esempio l’Ebit margin nel Tnmm) resta all’interno di un intervallo di valori desumibile da operazioni tra parti indipendenti ognuna delle quali sia comparabile con la transazione controllata. In questo caso, dunque, il fisco non potrà rettificare il reddito sulla base solo di uno di questi valori (magari proprio quello che genera un maggior utile per l’impresa italiana).
Il procedimento di rimborso nel caso di rettifiche estere
L’articolo 31-quater, lettera c) del Dpr 600/73, introdotto dal Dl 50/2017, prevede la possibilità per le imprese italiane che effettuano scambi con consociate estere soggetti a transfer pricing di ottenere il riconoscimento di una variazione in diminuzione in caso di accertamento operato sulla controparte estera dal fisco locale in applicazione delle disposizioni di libera concorrenza. La norma, che consente di evitare le lunghe e dispendiose procedure di Map, prevede, come stabilisce la bozza di provvedimento emanato dalle Entrate di attivare una procedura interna, che sarà gestita dall’Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia, documentando la rettifica sui transfer price subita dalla consociata estera (purché residente in uno Stato con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni) e dimostrando che la stessa sia risultata conforme al principio di libera concorrenza. L’attivazione della procedura, che porta al riconoscimento di una rettifica in diminuzione del reddito della impresa italiana e al rimborso della conseguente imposta, richiede che la rettifica sulla controparte non residente sia divenuta definitiva.
La bozza di decreto dell’Economia sul transfer price
La bozza di provvedimento delle Entrate sul rimborso nel caso di rettifiche estere
Le linee guida Ocse sul transfer price in italiano