Controlli e liti

Circolare della GdF: «favor rei» per l’antiriciclaggio

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di Ivan Cimmarusti

Omessa segnalazione per operazioni sospette (Sos) e inadempimento degli obblighi di adeguata verifica con sanzioni «più favorevoli». Ma solo se gli illeciti sono anteriori all’entrata in vigore del Decreto legislativo 90/2017, quello con cui l’Italia ha recepito la IV direttiva Ue sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.

A ricordarlo è unacircolare di ieri con cui il Comando generale della Guardia di Finanza si allinea alla direttiva del Tesoro, che fissa i paletti sull’individuazione, ai fini della contestazione, del regime sanzionatorio applicabile nei casi di accertamento delle violazioni degli obblighi antiriciclaggio. Il Tesoro evidenzia tre diverse fattispecie di reato: l’omessa segnalazione di operazione sospette, l’inadempimento degli obblighi di adeguata verifica (per i quali si applica il principio del “favore rei” solo in determinati casi) e l’inadempimento degli obblighi di conservazione, soggetto alla nuova disciplina in quanto si tratta di un reato introdotto dal Dlgs 90/2017.

Ma andiamo con ordine. «Alle violazione» per omessa segnalazione di operazioni sospette commesse anteriormente al 4 luglio (data di entrata in vigore delle nuove norme antiriciclaggio) si applicano le vecchie regole del 2007 (Dlgs n. 231): ossia la sanzione pecuniara dall’1 al 40% dell’importo delle operazioni finanziarie sospette non segnalate all’Uif della Banca d’Italia. Tuttavia il Tesoro precisa che per una stessa violazione si applica la sanzione più favorevole modificata con il nuovo decreto del 2017.

Stessa analisi riguarda l’inadempimpimento degli obblighi di adeguata verifica, con la differenza che per questa fattispecie è intervenuta, nel 2016, la depenalizzazione. «Alle violazione commesse anteriormente all’entrata in vigore del  Dlgs 90/2017 - si legge nella nota ministeriale - si applica la disposizione sanzionatoria» che va «da 5mila a 30mila euro» o «da 2mila 600 a 13mila euro» se successiva alla depenalizzazione. Tuttavia, anche in questo caso, trattandosi di violazione commessa «anteriormente» all’entrata in vigore delle nuove regole, si applica la sanzione «più favorevole».

La Guardia di finanza, dal canto suo, precisa che per le violazioni poste in essere antecedentemente al 4 luglio 2017, risulta opportuno segnalare sia il regime sanzionatorio all’epoca in vigore sia quello successivamente introdotto. Sarà comunque l’Amministrazione «procedente» a determinare la disciplina applicabile nel caso concreto, in «ossequio al principio» del «più favorevole».

Per quanto riguarda gli illeciti successivi al decreto legislativo del 2017 non si applica il principio della sanzione «più favorevole». Nella circolare delle Fiamme Gialle, si richiama l’attenzione anche sull’importanza di ricostruire dettagliatamente «i comportamenti illeciti sui quali si fondano le irregolarità accertate, nonché gli elementi di fatto a supporto della configurazione della condotta sanzionata nell’ipotesi “base” ovvero in quella “qualificata” o anche, limitatamente ai casi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, di “minor gravità”».

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