CIRCOLARI 24/Agricoltori minimi esonerati dallo spesometro
Possibilità di scelta tra spesometro trimestrale o semestrale, scadenze per l'invio spostate al 30 settembre per il primo semestre 2018 e al 28 febbraio 2019, sia per il terzo trimestre che per il secondo semestre 2018. Gli agricoltori minimi esonerati dalla comunicazione già dal 1° gennaio 2018.
Il Dl 89/2018, convertito in legge 96 del 9 agosto scorso, è tornato ancora una volta a modificare le scadenze per l'invio dello spesometro che, fortunatamente, salvo che per alcune operazioni, dal 2019 scomparirà visto l'avvento della fattura elettronica.
Dopo l'intervento del Dl 148/2017, le tipologie di invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute, nonché delle bollette doganali e delle note di variazione, sono di due tipi: trimestrali ovvero semestrali, a scelta del contribuente.
Prima dell'intervento del recente Dl dignità, l'invio dello spesometro relativo al terzo trimestre del 2018 era previsto entro il 30 novembre prossimo. Il decreto menzionato, all'articolo 11, ha provveduto a spostare tale termine al 28 febbraio 2019, accorpandolo alla scadenza prevista per il quarto trimestre 2018.
Con riferimento, invece, allo spesometro semestrale, sempre il Dl 87 ha previsto che i dati del primo semestre vadano inviati entro il 30 settembre prossimo, mentre quelli del secondo semestre entro il 28 febbraio del 2019.
Non solo. Attraverso un intervento direttamente nel corpo del primo comma dell'articolo 21 Dl 78/2010, e successive modifiche e/o integrazioni, viene previsto, già a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno, l'esonero dell'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute, nonché delle bollette doganali e delle note di variazione, per «i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633», ossia per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A), allegata al Dpr 633/1972.
Si tratta di un ulteriore esonero che si va ad aggiungere a quelli che riguardano i produttori agricoli situati nelle zone montane, che si avvalgono del regime speciale Iva, le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni autonome con riferimento alle fatture non elettroniche, i soggetti in regime forfetario e i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetti "minimi".
Si ricorda, inoltre, che per coloro che inviano i dati con cadenza trimestrale, nella comunicazione devono essere indicati, in forma analitica, almeno i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione, mentre per coloro che inviano le comunicazioni semestralmente devono essere indicati la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o il codice fiscale in caso di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta, nonché la tipologia di operazione ai fini Iva, ma solo nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.
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