CIRCOLARI 24/Iperammortamento sul bene ceduto se il nuovo è interconnesso nello stesso esercizio
Continua l’iperammortamento sul bene ceduto se in sua sostituzione viene acquistato un bene con caratteristiche uguali o superiori e purché il nuovo bene sia interconnesso nel medesimo periodo d’imposta di cessione del bene sostituito.
I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con riferimento all’iper ammortamento, hanno dato maggiore chiarezza alla nuova norma, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, articolo 1, comma 29 della legge n. 205/2017, che prevede la continuazione della agevolazione in capo al bene ceduto nel caso in cui lo stesso bene venga sostituito con uno avente «caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Dispone più precisamente la norma che, nel caso di cessione del bene oggetto di agevolazione, l’impresa ha la facoltà di continuare il processo di iper ammortamento del bene sostituito, ma fino a concorrenza, se minore, del valore del bene acquistato in sua sostituzione, a condizione che l’impresa predisponga un’attestazione dell’investimento sostitutivo.
Proprio con riferimento a tale questione, in occasione di Telefisco 2018, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi in merito ad alcune importanti questioni. È stato innanzitutto chiarito che nel caso di sostituzione di un bene iperammortizzabile con un altro avente caratteristiche uguali o superiori, l’impresa potrà continuare con le quote di ammortamento relative al bene sostituito, senza ridurre a metà l’ammortamento con riferimento al primo anno di entrata in funzione del bene sostitutivo, e fino al completo ammortamento del valore del bene ceduto, ma nei limiti del valore del bene sostitutivo se inferiore.
Per comprendere meglio la questione, si prenda il seguente esempio. Una società acquista un bene iper ammortizzabile di 100, che può ammortizzare, con aliquota del 10 per cento, su un valore iper ammortizzabile complessivo di 250. Per due periodi d’imposta vengono ammortizzati 5, come ammortamento ordinario, e 7,5, come iper ammortamento, nel primo anno, tenendo conto dell’aliquota di ammortamento ridotta a metà; e 10, come ammortamento ordinario, e 15, come iper ammortamento, nel secondo anno.
Nel corso del terzo periodo d’imposta l’impresa cede il bene iper ammortizzabile e lo sostituisce acquistando un ulteriore bene, avente le medesime caratteristiche di quello sostituito, del valore di 60 e, quindi, iper ammortizzabile per 90.
L’impresa, dunque, trattandosi di investimento sostitutivo, può optare per continuare l’iper ammortamento del bene sostituito portando in deduzione ogni anno, fino al raggiungimento del maggior valore del bene acquistato in sostituzione, la quota di 15 (10 per cento del maggior valore fiscale di 150 del valore sostituito), fino al raggiungimento del maggior valore del bene sostitutivo (60), tenuto conto delle quote di ammortamento già stanziate nel passato.
In questo caso l’impresa potrà continuare a sfruttare l’iper ammortamento sul bene originario, approfittando della maggiore quota di ammortamento a esso riferibile e senza ridurre a metà l’ammortamento nel primo anno di entrata in funzione del bene sostitutivo.
L’agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che tale sostituzione può avere luogo solo nel caso in cui il bene acquistato in sostituzione venga interconnesso nel medesimo periodo d’imposta in cui viene ceduto quello sostituito; in caso contrario il bene ceduto non potrà più essere iper ammortizzato, e dall’esercizio di interconnessione si inizierà con quello nuovo con tutte le «normali» regole del caso.
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