Crisi d’impresa, sul correttivo anche l’ombra dell’eccesso di delega
La norma sulle anticipazioni bancarie in caso di concordato preventivo è nuova e potrebbe essere inapplicabile
Il correttivo del decreto sulla crisi d’impresa lascia aperte molte questioni. Tra queste, lo schema di decreto legislativo – licenziato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri – presta il fianco a possibili eccezioni di eccesso di delega in relazione alle anticipazioni bancarie.
I contrasti interpretativi
Ma facciamo un passo indietro. Il decreto correttivo/integrativo del Dlgs 14/2019 è previsto dall’articolo 1 della legge 20/2019. Tra l’altro, il decreto interviene in modo significativo sulla sorte degli incassi effettuati da un istituto di credito post presentazione di una domanda di concordato preventivo, relativamente ad anticipazioni bancarie «salvo buon fine» effettuate ante procedura. Dottrina e giurisprudenza non hanno ancora trovato una soluzione condivisa su questo aspetto .
L’interrogativo
Il decreto interviene ora su questo punto con effetto dal 15 agosto 2020. E qui sorgono gli interrogativi: l’istituto di credito che ha anticipato a una impresa delle ricevute bancarie, in presenza di un patto di compensazione, ha il diritto di trattenere le somme riscosse successivamente alla presentazione di una domanda di concordato preventivo (in bianco o non) da parte dell’impresa finanziata, e portarle così in compensazione con quanto anticipato prima della ammissione del debitore alla procedura?
La giurisprudenza
La Cassazione non si è ancora espressa su casi sorti successivamente all’entrata in vigore del nuovo articolo 169-bis della legge fallimentare , e quindi dopo l’11 settembre 2012 . Tale articolo ha introdotto nel sistema del concordato preventivo una disciplina dei contratti in corso di esecuzione, sino ad allora assente. La sentenza 22277/2017 della Cassazione ha sostenuto la tesi della non compensabilità, con obbligo quindi, da parte della banca, di restituire quanto successivamente incassato (in senso conforme , anche le pronunce 10548/2009 e 578/2007). Nello stesso senso anche diverse decisioni di merito: la più recente è il Tribunale di Treviso del 20 giugno 2019.
La sentenza 10091 del 10 aprile 2019 della Cassazione si è però pronunciata in senso contrario e, quindi, nel senso della possibilità di compensare quanto incassato con il maggior credito . Si tratta di una sentenza che, ad avviso di chi scrive, è andata obiter dictum, essendo la materia trattata del tutto differente (incasso di titoli trattenuto in funzione di un mandato ). Nello stesso senso, precedentemente, le pronunce 3336/2016 e 17999/2011 e, nel merito, Tribunale di Firenze, 5 novembre 2019.
Il Codice della crisi
Il Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019) tratta di questa fattispecie all’articolo 97 e il decreto correttivo all’articolo 15. In buona sostanza, la fattispecie è considerata come contratto ancora non completamente eseguito e il decreto correttivo autorizza gli istituti di credito a trattenere gli importi incassati post presentazione della domanda di concordato preventivo da parte dell’impresa finanziata. Unica condizione è che le anticipazioni siano state fatte nel periodo compreso tra i 120 giorni anteriori alla presentazione della domanda di concordato e la notifica della sospensione/scioglimento del contratto.
Tutto questo per le procedure richieste dal 15 agosto 2020. Per quelle precedenti, si continueranno ad applicare le vecchie norme, anche se, come si è visto, le interpretazioni non sono consolidate.
Il carattere innovativo e non interpretativo
La nuova norma non si potrà considerare come interpretativa e, quindi, applicarla anche alle procedure sorte ante 15 agosto 2020. La stessa formulazione lascia intendere che ciò non sarà possibile .
Innanzitutto si tratta di una disposizione specifica, del tutto nuova, ben determinata. Ma c’è una seconda motivazione: il limitato riferimento temporale di applicabilità. Se la norma si applica solo ad anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i 120 giorni ante domanda di concordato e la notifica della sospensione/scioglimento, questo significa del tutto chiaramente che si tratta di una nuova disposizione. E quindi non si potrà applicare a procedure sorte ante il 15 agosto 2020.
Certo, potrà avere una possibile influenza interpretativa, questo sì, visto che attualmente non si è ancora formata una giurisprudenza consolidata , ma la norma non si potrà applicare tout court.
L’eccesso di delega
Ma c’è da considerare l’aspetto legato all’eccesso di delega, come ritiene chi scrive. La legge delega 155/2017 all’articolo 6, lettera h) così recita: «integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti , con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento».
Quanto dispone ora il decreto correttivo relativamente alle anticipazioni bancarie è norma del tutto nuova e per questo non può rientrare in quanto previsto nella legge delega . E quindi si tratta di norma che, se così sarà approvata nel testo definitivo, potrebbe poi essere dichiarata inapplicabile. Almeno questo è il rischio che si può paventare al momento.
Tuttavia le ipotesi degli ultimi giorni (si veda l’articolo di Giovanni Negri su Ntplus Fisco) di modifiche a più ampio raggio, dopo il pressing di imprese e professionisti, soprattutto sul rinvio allargato delle procedure di allerta potrebbero aprire a un ripensamento anche su questo fronte.
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di Eugenio della Valle