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Coefficienti fiscali e non civilistici per il calcolo del maxiammortamento

Il bonus per i beni strumentali nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016

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di Alessandra Caputo

La domanda

Una società di capitali ha usufruito del cosiddetto maxiammortamento per gli anni dal 2016 al 2019. Alcuni beni materiali hanno l’aliquota di ammortamento fiscale al 40%, mentre l’azienda ha seguito un piano di ammortamento civilistico con aliquota del 25%. Ai fini del calcolo delle maggiori deduzioni fiscali (40% o 30%), ha applicato la percentuale di maggiorazione prevista per il maxiammortamento sulla quota di ammortamento civilistica presente a conto economico (25%, ridotta alla metà il primo anno), senza seguire le indicazioni dell’agenzia delle Entrate che prevedono di applicare alla maggiorazione complessiva di ciascun bene, la percentuale fiscale di ammortamento di cui al Dm 31 dicembre 1988 (nel caso in esame 40%, ridotta alla metà il primo anno). Il metodo seguito dalla società ha l’effetto di diluire maggiormente nel tempo il super ammortamento, spalmando il beneficio su più anni. Vi possono essere contestazioni fiscali sul comportamento tenuto?
M. M. – Padova

Il comma 91 della legge 208/2015 aveva previsto, per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, il maxiammortamento. Questa misura agevolativa consisteva nel considerare «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria» il costo di acquisizione dei beni incrementato del 40%.
La quantificazione fiscale delle quote di ammortamento, a propria volta, è disciplinata dall'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, che prevede che la deduzione delle quote di ammortamento non possa essere superiore a quella derivante dalla applicazione dei coefficienti di ammortamenti dettati dal Dm 31 dicembre 1988. Pertanto, entro il limite massimo dettato dal citato decreto ministeriale, gli ammortamenti civilistici effettuati hanno rilevanza fiscale, anche se effettuati in misura inferiore. Tuttavia, l'agenzia delle Entrate ha specificato che questa agevolazione ha carattere prettamente fiscale e non agisce sulla determinazione civilistica degli ammortamenti, ma unicamente sotto forma di incremento delle componenti negative rilevanti fiscalmente di natura extracontabile. In particolare, la circolare 23/E del 26 maggio 2016 ha specificato che la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio (e dunque all'ammortamento civilistico utilizzato dalla società), ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale. In tale ottica, sebbene la società avesse applicato coefficienti di ammortamento inferiori a quelli previsti dal decreto ministeriale, avrebbe dovuto determinare il maxi ammortamento sui coefficienti fiscali. Le quote non utilizzate sono pertanto non più recuperabili.

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