Colonnine domestiche, al via il bonus per privati e condomini
1In sintesi
Finisce la lunga attesa per gli incentivi riservati all’installazione di colonnine e wallbox di ricarica per auto elettriche e ibride plug-in: dalle ore 12 del 19 ottobre, e fino alla stessa ora del 2 novembre prossimo privati e condomini possono presentare la domanda per il contributo.
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti, con il decreto direttoriale del 2 ottobre scorso ha individuato le disposizioni procedurali per la concessione e l’erogazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, effettuati da utenti domestici dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre scorso.
Chiarimenti su tipologie di infrastrutture ammesse al contributo e su utilizzatori sono arrivati anche dalle Faq del 4 ottobre.
Ecco, dunque come operano gli incentivi relativi al 2022, che si dividono equamente con il 2023 il plafond di 80 milioni di euro.
2L’ambito applicativo e le spese ammissibili
L’articolo 2 del Dpcm 6 aprile 2022 ha introdotto un incentivo per l’acquisto e posa di colonnine elettriche domestiche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box), pari all’80% della spesa sostenuta.
Nello specifico la lettera f-bis) del citato articolo prevede che:
• le persone fisiche residenti in Italia,
• i condomìni,
che istallano infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, potranno beneficiare di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente.
Il limite di spesa è innalzato ad euro 8mila in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte, a partire dal 4 ottobre 2022 relativamente all’annualità 2022 e a partire dal 1 gennaio 2023 relativamente all’annualità 2023, pagati con strumenti tracciabili.
Tali spese possono comprendere:
• l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese - ove necessario - le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
• spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
• costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo Pod (Point of delivery).
Sono, invece, escluse :
• le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
• le spese per consulenze ad eccezione di quelle previste alla lettera b) del comma 1;
• le spese relative a terreni e immobili;
• le spese relative all’acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 anche se funzionali all’installazione;
• le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
In ogni caso, è necessario che le infrastrutture di ricarica siano:
• nuove di fabbrica;
• di potenza standard;
• collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
• realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 37/2008;
• per le persone fisiche, ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico;
• per gli edifici condominiali, e destinate all’utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.
3Il contributo
Con decreto direttoriale del 14 marzo 2023 il Mimit ha disposto che nel limite delle risorse finanziarie disponibili, pari a 40 milioni di euro per le annualità 2022 e 2023, potrà concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili pari a:
• l’80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente;
• il limite di spesa è innalzato a euro 8mila in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.
4La domanda
I beneficiari del contributo, per gli acquisti e relativa posa in opera effettuati tra il 4 ottobre 2022 ed il 31 dicembre 2022, devono farne richiesta tramite la presentazione di una domanda predisposta secondo le indicazioni di cui al decreto del 2 ottobre 2023, a partire dalle ore 12 del 19 ottobre 2023 e fino alle ore 12 del 2 novembre 2023.
Nell’anzidetto decreto è previsto che:
• le domande dovranno essere compilate esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online;
• i soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);
• i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda (allegato 1) e la documentazione richiesta ( v. relazione finale di cui all’allegato 2) debitamente ed integralmente compilati in ogni parte.
Da un punto di vista pratico la domanda da presentare seguirà diversi steps:
1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (Spid), carta d’identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns) all’apposita procedura on line;
2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente;
4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
5) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
5L’erogazione
Alla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande il Ministero eseguirà tutti i controlli necessari al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate, anche attraverso accertamenti d’ufficio, verifiche e ispezioni in loco.
In ogni caso, entro 90 giorni dalla data di chiusura dello sportello (entro il 31 gennaio 2024), il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un’unica soluzione, attraverso l’accredito dell’importo spettante sul conto corrente indicato nella domanda.
6Le revoche
Sono previsti dei casi in cui il Ministero possa procedere con la revoca, parziale o totale, del contributo concesso e che il beneficiario dovrà restituire entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Tali casi sono:
• accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto;
• il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.