Colonnine elettriche, sono i fornitori a versare le accise
I punti di ricarica di energia elettrica accessibili al pubblico non sono officine di produzione e, pertanto, si configurano non come soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, ma quali consumatori finali. Dunque, l’accisa sull’energia elettrica erogata viene applicata e versata dai soggetti fornitori di tali colonnine di erogazione, i quali ne rivalsano l’importo sugli utenti. La nota 141294/2019 dell’agenzia delle Dogane , pubblicata ieri, fornisce questi chiarimenti in riscontro a vari quesiti pervenuti a livello territoriale, dando chiara realizzazione alle disposizioni attuative della direttiva 2014/94/Ue contenute nel Dlgs 257/2016.
La conclusione fondamentale sta nel fatto che, ai fini impositivi, il momento rilevante non è tanto nella cessione di energia elettrica agli utenti dei veicoli di nuova generazione, quanto nella fornitura presso il punto di prelievo (Pod) relativo all’infrastruttura di ricarica, con l’obbligo di pagamento dell’imposta da parte del soggetto che serve gli operatori dei punti di ricarica.
La ragione di tale conclusione, per l’Agenzia, sta nel fatto che, nei casi in analisi, l’energia elettrica viene «consumata presso le infrastrutture in parola per lo svolgimento di una attività propria del titolare delle stesse, consistente nel servizio di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica», che non è un’officina di produzione.
Viceversa, qualora il titolare dei punti di ricarica esercisca, invece, un’officina di produzione o sia un acquirente per uso proprio, nei termini previsti dall’articolo 53 del Testo unico sulle accise (Tua), questi diventa soggetto obbligato al pagamento delle imposte e dei diritti di licenza relativi.
Un aggravio, per la verità normativamente necessitato (articolo 53, comma 3, del Tua), è invece riservato dalla nota ai soggetti non nazionali fornitori delle colonnine erogatrici di energia elettrica, che dunque diventano obbligati all’accisa. Questi soggetti, dunque, ove non abbiano sede nel territorio italiano dovranno designare una società nazionale che dovrà registrarsi presso il competente ufficio delle Dogane prima dell’inizio dell’attività di fornitura dell’energia elettrica e ottemperare agli obblighi di pagamento previsti per i soggetti obbligati.
La questione in commento, pur scollegata, impone una riflessione – risolvibile in analogia – che potrebbe attuarsi anche in materia di gas naturale, ove ancora si discute sull’interpretazione dell’articolo 26 del Tua, sull’identificazione dei soggetti obbligati nell’ipotesi di impianti distributivi non dotati di apparecchiature di riempimento di bombole.
Da ultimo, si segnala il chiarimento recato dalla nota 141294/19 sulle aliquote d’imposta, in quanto l’energia elettrica è tassata essenzialmente su due fasce:
●per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
●per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Per effetto di quanto precede, l’imposizione è distinta a seconda che la ricarica avvenga in un luogo pubblico, che sia un impianto ovvero un centro commerciale o un parcheggio, ovvero presso case o condomini privati. Per ciascuno dei due ambiti, si applicano i relativi livelli impositivi, con evidente favore per il consumo privato e al netto di ogni esenzione derivante dall’uso di energie rinnovabili.
Agenzia delle Dogane, nota 141294/RU/2019