Imposte

Colonnine di ricarica elettrica per disabili e dentifrici terapeutici: l’Iva è al 22%

Le risposte a interpello 334 e 335 delle Entrate negano l’applicazione delle aliquote ridotte

Iva al 22% sulle stazioni di ricarica per auto elettrica dei disabili e sui dentifrici, anche se hanno proprietà terapeutiche. Così si è espressa l’agenzia delle Entrate due risposte ad interpello, le numero 334 e 335 del 10 settembre.

Niente Iva ridotta sulle colonnine di ricarica
Con la prima, è stata negata l’aliquota Iva ridotta al 4% per l’acquisto di una stazione di ricarica da installare presso l’abitazione di un disabile e necessaria a ricaricare autonomamente il suo veicolo elettrico. L’Iva al 4% si applica alle cessioni o importazioni di autoveicoli, anche elettrici o ibridi, a favore di soggetti disabili o a loro familiari di cui il disabile si sia fiscalmente a carico. Si tratta di una delle numerose agevolazioni previste per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 3 della legge 104/1992), fra le quali rientra da tempo un’aliquota Iva ridotta per le cessione di veicoli adattati ai disabili.

L’agevolazione è prevista dal n. 31) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, recentemente modificato dal Dl 124/19 per estendere l’aliquota ridotta 4% anche alle cessioni di veicoli con motori ibridi ed elettrici. Il successivo n. 33) della medesima Tabella Iva estende l’aliquota al 4% anche alle cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai veicoli agevolati per disabili.

L’Agenzia esclude la colonnina di ricarica dall’agevolazione basandosi sulla circolare (n.46/2001) che leggeva in modo molto restrittivo il concetto di ricambio o accessorio “esclusivamente destinato” al mezzo agevolato: la circolare del 2001 esclude in modo netto dall’applicazione dell’aliquota 4% tutte le parti ed i pezzi “separati” dal veicolo, anche se ad esso destinati. L’agenzia ne ricava che la stazione di ricarica da installare presso l’abitazione del disabile per ricaricare l’auto elettrica speciale non possa costituire un accessorio “esclusivamente” destinato al mezzo (giacché potrebbe ricaricare anche altri veicoli o utensili elettrici) e pertanto ritiene applicabile l’aliquota Iva 22% e non quella ridotta.

L’estensione dell’agevolazione Iva al 4% ai veicoli elettrici è del 2019: l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia risale invece a quasi 20 anni fa ed esclude tutti gli accessori esterni, anche se - come la stazione di ricarica - sono indispensabili per il funzionamento del mezzo. Sul piano letterale la rigida tesi l’Agenzia è ineccepibile; ma sul piano sostanziale va tenuto conto della chiara volontà del legislatore di incentivare la diffusione dei mezzi elettrici e dell’obiettiva carenza di stazioni di ricarica pubbliche in molte aree del paese: se non un ripensamento, potrebbe servire un chiarimento legislativo.

Dentrifici al 22% anche con proprietà terapeutiche
Con la risposta n. 335 l’Agenzia afferma invece che i dentifrici e in generale i prodotti per l’igiene della bocca scontano l’aliquota ordinaria 22%, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche. L’Iva al 10% infatti spetta solo ai medicinali ed alle sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, nonché ai medicamenti (ad esempio certe pomate) commercializzati come dispositivi medici, ma classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata doganale. Il criterio guida resta sempre quello della classificazione doganale ed i dentifrici sono classificati invece nella voce 3306, come tutti gli altri prodotti per l’igiene della bocca.

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