Imposte

Nel poliambulatorio di medicina funzionale esenzione Iva solo per le prestazioni sanitarie

La risposta a interpello 118: le prestazioni non sanitarie vanno separatamente addebitate e assoggettate a Iva

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di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

Il corrispettivo unitario per un «pacchetto di medicina funzionale» non è per intero esente Iva, ma vanno separatamente addebitate – e assoggettate a Iva – le competenze per le prestazioni non strettamente sanitarie (ad esempio per l’educatore tecnico-sportivo).

La risposta a interpello 118/2020 del 24 aprile così risolve il quesito di un poliambulatorio di «medicina funzionale»: un approccio multidisciplinare che integra le prestazioni di varie figure professionali (medici, educatori tecnico-sportivi, dietisti/nutrizionisti, psicologi) coordinati dal medico che prende in carico il paziente e definisce il percorso di cura con protocolli clinici personalizzati.

L’Agenzia richiama i due requisiti per l’esenzione Iva nella sanità: la natura oggettiva delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione e la qualifica soggettiva del prestatore, che deve essere abilitato all’esercizio della professione sanitaria. Non è perciò esente Iva la parte del corrispettivo riferibile prestazioni che, seppur compresa nell’ambito dei protocolli sanitari individualizzati, sia resa da soggetti che svolgono attività non comprese tra le professioni sanitarie (ad esempio gli educatori tecnico-sportivi).

L’Agenzia poi esclude che la prestazione dei professionisti non sanitari possa considerarsi accessoria a quella medico-sanitaria, ritenendo che «non vi sia una prestazione prevalente e altre accessorie, apparendo tutte egualmente rilevanti». L’esenzione Iva non si applica quindi sull’intero pacchetto, ma va separatamente esposta in fattura ed assoggettato ad Iva, la quota di corrispettivo riferita a prestazioni non sanitarie.

L’Agenzia richiama una risposta (90 del 2018) che affermava l’imponibilità delle prestazioni di Operatori socio sanitari (Oss) in quanto non iscritti ad albi sanitari. A ben vedere, tuttavia, proprio un’altra pronuncia riguardante gli Oss offriva una soluzione diversa: la risoluzione 60/E/2017 aveva infatti affermato l’esenzione Iva di alcuni servizi resi in farmacia «nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico … e rese da operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti».

Quando la prestazione del soggetto non abilitato è inserita in un articolato protocollo sanitario di diagnosi/cura preso in carico da un medico che ne è professionalmente responsabile, si è in presenza di una operazione complessa di natura certamente sanitaria. Il paziente non ha alcun autonomo interesse alle singole attività non sanitarie: ne fruisce solo ed esclusivamente nell’ambito del protocollo medico che sta seguendo. La giurisprudenza comunitaria afferma la cosiddetta reductio ad unum delle prestazioni complesse, sulla base del criterio della preminenza della prestazione che riveste un’importanza decisiva per il cliente. Nel caso esaminato, quindi, si dovrebbe ritenere che la prestazione del poliambulatorio sia esente nella sua interezza; naturalmente, nei rapporti tra singolo operatore e poliambulatorio, i soggetti non inscritti in albi sanitari dovranno emettere fattura con Iva, indetraibile per il poliambulatorio.

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