Imposte

Farmaci detraibili anche se acquistati con i buoni del Comune

Accesso ai bonus anche se l’acquisto è avvenuto con i buoni Covid-19 e non con soldi propri

di Francesco Manfredi, Daniela Stefani e Marcello Tarabusi

I cosiddetti “buoni Covid-19” emessi dai comuni possono essere utilizzati anche in farmacia per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici (anche a noleggio) e altri prodotti sanitari. In tal caso la spesa sanitaria si considera rimasta a carico del cittadino, che mantiene il diritto alla detrazione anche se ha pagato con voucher e non con soldi propri. Il voucher assolve anche all'obbligo di tracciatura, ove previsto.

Con l’ordinanza 658 del 29 marzo la Protezione civile ha disposto l’anticipazione di 400milioni di risorse destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare, ripartendone l’importo tra i Comuni. Le somme, unitamente ad altre donazioni ricevute, potranno essere utilizzate per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità, ovvero per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati con ciascun comune. I destinatari delle risorse saranno individuati dai servizi sociali, nell’ambito dei nuclei familiari più bisognosi o economicamente più colpiti dall’epidemia.

Per sveltire la procedura si prevede la possibilità di agire anche in deroga ai vincoli burocratici previsti dal Codice degli appalti pubblici; tuttavia molti comuni – soprattutto quelli di piccole dimensioni - hanno ritenuto necessario agire ancora più rapidamente per fronteggiare la drammatica urgenza, ed hanno emesso direttamente in proprio dei “buoni spesa”, distribuiti alla popolazione e spendibili presso gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili.

Tra gli esercizi che forniscono prodotti di prima necessità rientrano certamente le farmacie, presso le quali con i “buoni Covid-19” comunali possono essere acquistati farmaci, alimenti speciali e altri prodotti sanitari.

Ci si domanda se l'acquisto dei prodotti sanitari tramite buoni Covid-19 dia diritto agli sconti fiscali, considerato che vengono acquistati con risorse messe a disposizione dal Comune e che la normativa fiscale attribuisce la detrazione per le spese «effettivamente rimaste a carico» del contribuente. Riteniamo che, senza alcun dubbio, la spesa sanitaria acquistata con tale mezzo di pagamento sia pienamente ammessa al beneficio fiscale (detrazione del 19% per la generalità dei contribuenti, deduzione le spese mediche dei disabili gravi). Si tratta, infatti, di strumenti di pagamento inquadrabili tra i «buoni-corrispettivo multiuso», che la normativa Iva (articolo 6-quater Dpr 633/72) espressamente dispone che «la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata […] assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi».

In altre parole, nel momento in cui riceve il buono dal cittadino la farmacia lo deve trattare come un corrispettivo incassato a tutti gli effetti: emetterà pertanto il relativo documento commerciale “parlante” con il codice fiscale indicato dall’acquirente e, conseguentemente, provvederà alla relativa trasmissione al sistema tessera sanitaria per l’inserimento negli oneri della dichiarazione precompilata. Non sarebbe invece corretto (ed impedirebbe l’invio alla precompilata) indicare la dicitura «corrispettivo non pagato» in relazione alla parte di prezzo pagata con i buoni.

La farmacia, a fine mese, riceverà dal Comune che ha emesso i buoni un pagamento che ha natura di mero trasferimento di denaro, non soggetto ad Iva e, quindi, tecnicamente non soggetto all’emissione di fattura né allo split payment (anche se taluni comuni richiedono comunque la fattura PA, con indicazione «fuori campo Iva ex articolo 2, comma 3, lettera a)».

Nessuno potrà contestare al cittadino che la spesa sanitaria non sia «effettivamente rimasta a carico»: nel momento in cui il Comune eroga il buono, questo entra nella sfera giuridica del beneficiario, che può decidere come spenderlo: acquistando medicinali o dispositivi rinuncia ad usarlo per comprare alimenti e, quindi, giuridicamente ed economicamente sopporta l’onere del prezzo, che rimane, appunto, a suo carico. Oltretutto il buono è anche uno strumento di pagamento sicuramente tracciato (il pagamento finale deriva dalla contabilità pubblica) e, pertanto, consentirà senza dubbio la detrazione anche per i casi dubbi sui cui, a tutt’oggi, l'agenzia delle Entrate non si è ancora espressa (si tratta di medicinali veterinari e noleggio dispositivi: si veda l’articolo su Ntplus Fisco).

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