Coltivatori diretti e Iap, reddito dei terreni senza Irpef anche per il 2021
Il Ddl di Bilancio prevede anche per il prossimo anno che il reddito dominicale e agrario dei terreni agricoli non concorre a formare il reddito imponibile per le persone fisiche in possesso delle qualifiche professionali ed iscritte nella gestione previdenziale agricola, che conducono direttamente i terreni
Anche nel 2021 il reddito dei terreni sarà esente da Irpef per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Lo prevede l’articolo 8 del Ddl di Bilancio ora all’esame della Camera. La modifica normativa è molto semplice nel senso che aggiunge l’anno 2021 nell’articolo 1, comma 44, della legge 232/2016. Inoltre viene abrogato il secondo periodo del medesimo comma il quale prevedeva che per l’anno 2021 la esenzione era ridotta alla metà.
Quindi anche per il prossimo periodo di imposta il reddito dominicale e agrario dei terreni agricoli non concorre a formare il reddito imponibile per le persone fisiche in possesso delle qualifiche professionali ed iscritte nella gestione previdenziale agricola, che conducono direttamente i terreni. L’agevolazione è riservata alle persone fisiche sia titolari di imprese agricole individuali, sia collaboratori di imprese familiari che soci di società semplici. Da lì in poi la esenzione non si applica più nemmeno alle persone fisiche socie di società agricole come le Snc, Sas ed Srl trasparenti che hanno optato per la tassazione catastale (articolo 1 della legge 296/2006).
Anche in presenza della esenzione, i redditi catastali dei terreni vengono riportati nel quadro RA della dichiarazione dei redditi, ma poi non si sommano nel reddito complessivo.Questo porta anche la conseguenza che alcuni oneri deducibili come i contributi a consorzi obbligatori e gli interessi passivi sui prestiti e mutui agrari di ogni specie, non possono essere dedotti in quanto la relativa normativa li lega ai redditi dei terreni dichiarati.
L’esenzione da Irpef dei redditi dei terreni, paradossalmente, non aiuta gli agricoltori che devono recuperare il credito di imposta sui nuovi macchinari interconnessi che viene recuperato dal 2021 nella misura di un quinto del credito spettante nella misura del 40% dell’investimento effettuato nel 2020. In questi casi gli imprenditori agricoli dovranno trovare altre imposte come l’Iva e l’Imu se dovuta per compensare orizzontalmente il credito di imposta.
La circostanza che i redditi dei terreni non vengano dichiarati non li esclude per la copertura degli animali allevati e la eventuale compilazione del quadro RD. Infatti le imprese di allevamento rientranti nel reddito agrario, relativamente agli animali allevati in connessione con il terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari dichiarano gli animali eccedenti nel quadro RD, per differenza dopo aver calcolato il numero degli animali coperti sulla base del reddito agrario rivalutato, anche se non dichiarato nel quadro RA.
Invece le Snc, Sas ed Srl agricole che hanno optato per la tassazione catastale, relativamente alle attività’ rientranti nel reddito agrario, continuano a dichiarare le tariffe d’estimo anche se sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Si ricorda che in questi casi il reddito dominicale viene rivalutato dell’80% ed il reddito agrario del 70%, per entrambi i reddito il risultato deve essere ulteriormente rivalutato del 30 per cento.