Contabilità

Perdite 2019 oltre 1/3 del capitale, ma sopra il minimo: l’assemblea va convocata

Il decreto Liquidità sospende l’obbligo di ricapitalizzare ma va gestita “l’eredità” dell’esercizio 2019

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di Gianluca Dan

Le società alle prese con la chiusura del bilancio 2019 si interrogano sulla sorte delle perdite maturate nel 2019 e in questi primi mesi di lockdown dovuto alle chiusure imposte per legge.

Il Dl liquidità (Dl 8 aprile 2020, n. 23) dispone, opportunamente, il congelamento delle perdite civilistiche conseguite nel 2020, disattivando gli articoli 2446 e 2447 del Codice civile per le Spa e, gli omologhi, articoli 2482-bis e ter per le Srl. In particolare l’articolo 6 del Dl 23/2020 prevede che:

1. a decorrere dal 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto) e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3 , 2447, 2482-bis, commi 4,5,6 e 2482-ter del Codice civile;

2. per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

Il legislatore vuole fronteggiare lo stato di emergenza e di crisi economica eccezionale determinata dall'epidemia di Covid-19 che potrà causare situazioni anomale anche per le società che, prima del coronavirus, erano in situazioni economiche ottimali. È evidente infatti che la chiusura dell'attività con il fermo della produzione e della distribuzione determina la sospensione dei ricavi mentre i costi, soprattutto quelli fissi, continuano a determinare il loro effetto negativo a conto economico: si pensi ad esempio agli ammortamenti che devono essere effettuati e non possono essere sospesi anche se i macchinari sono spenti e quindi temporaneamente non utilizzati (si veda il Principio contabile Oic-16 punto 57).

Sono pertanto sospesi due obblighi di ricapitalizzazione:

quelli stabiliti dall'articolo 2446, comma 2 il quale prevede che - se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo - l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

quelli dell'articolo 2447, applicabile quando, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale: in questo caso gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Partendo dal presupposto che la salvaguardia non si dovrebbe applicare alle perdite del 2019, in quanto la norma fa esplicito riferimento alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, risulta facilmente applicabile all'articolo 2447 che prevede l'obbligo di agire senza indugio ove con tale definizione si deve intendere, nella versione più rigorosa, entro 30 giorni dalla conoscenza in base all’articolo 2631, comma 2. L’urgenza è stata però più volte allentata dalla giurisprudenza facendo riferimento non alla severa applicazione dei 30 giorni ma ad un'applicazione ragionevole del concetto.

Quindi la maturazione di una perdita 2020 (anche sommata a perdite inferiori al terzo del 2019) che ecceda il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale non obbliga a ricapitalizzare la società. Esemplificando: se al 30 giugno la società ha eroso il capitale sociale per perdite maturate nel 2020 non sarà obbligata alla ricapitalizzazione.

Più complessa appare invece l'individuazione delle annualità alle quali fare riferimento per la disapplicazione dell'articolo 2446, comma 2. Tale disposizione stabilisce che l'assemblea o il consiglio di sorveglianza deve intervenire qualora la perdita non si sia ridotta entro l'esercizio successivo a meno di un terzo.

In altri termini si può ritenere che una società che nel 2019 ha maturato una perdita di oltre un terzo del capitale sociale, ma che non lo fa diminuire sotto il minimo legale, deve convocare l'assemblea ex articolo 2446, comma 1 (norma non disattivata che obbliga gli amministratori a convocare l'assemblea senza indugio).

Assemblea che potrà prendere atto della perdita e differire i provvedimenti con una decisione di carattere interlocutorio alla chiusura dell'esercizio 2020, nella speranza di un riassorbimento della perdita ad un valore inferiore al terzo del capitale sociale.

Tale assemblea (che avverrà in situazioni normali ad aprile 2021) non dovrà comunque ricapitalizzare la società stante la disattivazione dell'articolo 2446, comma 2 ad opera dell'articolo 6 del Dl 23/2020.

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