Professione

Commercialisti, attività di amministratore di un Ced compatibile con la professione

Il Pronto Ordini 191 chiarisce che l’incompatibilità sorge per il socio con interesse economico prevalente

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di Federico Gavioli

La mera assunzione di un incarico in qualità di amministratore di una società, anche con tutti o ampi poteri, non costituisce causa di incompatibilità con l’esercizio della professione di commercialista se ad essa non si accompagni anche la qualità di socio con interesse economico prevalente nel caso in cui la società sia costituita in forma di capitale; è il chiarimento fornito dal pronto ordini 191/2021 del Cndcec.

In particolare un Ordine territoriale ha chiesto di sapere se sia compatibile con l’esercizio della professione, l’assunzione di incarico di amministratore di un centro elaborazione dati con l’esercizio della libera professione.

Il Cndcec in relazione all’incompatibilità tra esercizio della professione e assunzione di carica di amministratore in un Ced , richiama la disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 139 del 2005, la quale dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui). Per «esercizio di attività di impresa in conto proprio» deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa per un proprio interesse economico. Il citato articolo 4, al successivo comma 2, prevede altresì che l’incompatibilità venga comunque meno nei seguenti casi:

O attività, svolta per conto proprio, diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative;

O in presenza di società di servizi che siano strumentali o ausiliari all’esercizio della professione;

O nel caso di assunzione di carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico.

Il Cndcec evidenziando che il quesito non specifica in quale forma sia costituita la società che svolge attività di elaborazione dati, né se l’iscritto ne sia anche socio, evidenzia che nel caso di società di capitali, si dovrà comunque accertare che l’iscritto, qualora sia amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l’intestazione di partecipazioni sociali a soggetti a lui riferibili (esempio: società fiduciarie, prestanomi, coniuge non legalmente separato, conviventi, parenti entro il 4° grado ovvero a società da questi controllate) al fine di escludere incompatibilità.

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