Commercialisti: consulenza fiscale con obbligo antiriciclaggio
Direttiva antiriciclaggio sotto la lente del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti. Sul sito della Fondazione è pubblicato un documento pensato soprattutto per i professionisti (in primis commercialisti), quali soggetti obbligati, chiamati a collaborare attivamente all’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il ruolo proattivo che la normativa Aml (anti money laundering) configura in capo a tali soggetti ha prodotto, secondo il rapporto annuale Uif ripreso dal documento dei commercialisti, mille segnalazioni nel 2017, facendo registrare una crescita del 58,5% sul 2016. Non è un caso, che le norme introdotte dalla V direttiva potenzino il modello della collaborazione attiva estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio a nuovi soggetti, quali gli operatori in valuta virtuale, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari nonché gli agenti immobiliari anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10mila euro. Sempre per quanto riguarda l’ambito applicativo, la V direttiva incide anche sulle consulenze fiscali includendo tra gli obbligati «chiunque fornisca consulenza in materia fiscale, quale attività imprenditoriale o professionale principale». Con l’inclusione di questa figura di obbligato si colma un vuoto che forniva una sorta di impunità al mondo della consulenza non regolamentata.
Nuove regole anche per l’accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche che debbono essere ora rese accessibili oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati nel quadro dell’adeguata verifica della clientela anche al pubblico. Il documento fa poi punto sullo stato del Registro dei titolari effettivi la cui emanazione era prevista entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 90/2017 da parte del Mef di concerto con il Mise.
Di particolare interesse per i professionisti sono le novità sulla adeguata verifica della clientela secondo cui l’identificazione del cliente può avvenire anche attraverso mezzi di identificazione elettronica. Gli obblighi di adeguata verifica divengono più stringenti nel caso in cui il titolare effettivo individuato sia un dirigente di alto livello, nel qual caso i soggetti obbligati sono chiamati ad adottare misure ragionevoli al fine di verificarne l’identità e a conservare traccia delle misure adottate. Infine, i commercialisti mettono a fuoco le nuove misure di adeguata verifica rafforzata previste dalla V direttiva al fine di armonizzare l’approccio dell’Ue nei confronti dei Paesi terzi ad alto rischio. Gli Stati membri avranno tempo fino al 10 gennaio 2020 per recepire le nuove norme. In tal senso c’è da attendersi che la riforma verrà recepita nel nostro Paese con la legge di delegazione europea, presumibilmente entro l’autunno.
Il documento della Fondazione nazionale commercialisti sulla V direttiva