Professione

Commercialisti: responsabilità sociale con nuovi controlli

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Il Cndcec nello studio «Corporate Responsibility reporting e verifica» fa il punto sul tema delle informazioni di natura non finanziaria, bensì sociale ed ambientale, individuando obblighi e opportunità per le imprese ( clicca qui per consultarlo ). Il sistema della sustainability disclosure, infatti, ha registrato un’accelerazione per effetto dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo di rendicontazione non finanziaria, introdotto dal Dlgs n. 254/2016 con riferimento ai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

La spinta a comunicare informazioni relative al tema della sostenibilità dell’impresa nel lungo periodo si è diffusa anche tra i soggetti non obbligati che, tuttavia, appartenendo alla «catena sostenibile del valore» – magari perché fornitori di una grande società quotata – hanno deciso di redigere comunque una dichiarazione non finanziaria conforme al citato decreto.

La rendicontazione non finanziaria facoltativa

Il Dlgs n. 254/2016, infatti, all’articolo 7 ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione prevedendo il riconoscimento di un’“attribuzione reputazionale” a enti che, pur non obbligati agli adempimenti di sustainability disclosure (dunque, ad esempio, imprese non quotate né di grandi dimensioni), predispongano una dichiarazione non finanziaria conforme alle sue disposizioni, consentendo loro di poter apporre su tali dichiarazioni la dicitura di conformità al decreto.

È evidente che l’interesse degli enti a fornire informazioni non obbligatorie manifesta l’ormai diffusa convinzione che dalla rendicontazione non finanziaria possano derivare non solo i benefici attribuiti dal sistema sociale in termini di reputazione e di immagine ma anche altri inventivi di diversa natura a favore di chi intraprende il sentiero della sostenibilità produttiva e strategica. Si pensi ai possibili benefici in tema di miglior accesso al mercato del credito, al reperimento di migliori risorse umane nonché ad un più agevole accesso ai rapporti con la pubblica amministrazione.

I soggetti obbligati

Tra i soggetti obbligati, in base al Dlgs n. 254/2016, a redigere la dichiarazione non finanziaria, invece, si rilevano gli enti di interessi pubblico, tra i quali potrebbero rientrare, ad esempio, le società quotate, le imprese bancarie e finanziarie e le imprese assicurative nonché le loro holding.

Il contenuto

La dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni di carattere ambientale quali, ad esempio, l’utilizzo di risorse energetiche e l’impiego di risorse idriche, di carattere sociale, inerenti alla gestione del personale e alla tutela dei diritti umani nonché riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva. Le informazioni su questi temi dovrebbero possedere il requisito della rilevanza da valutarsi in relazione all’attività e alle caratteristiche dell’impresa.

I controlli

Il Cndcec individua tra i soggetti deputati all’attività di controllo della rendicontazione non finanziaria il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d’esercizio, quello incaricato di effettuare l’attestazione di conformità della dichiarazione (il quale deve essere comunque un revisore legale) e l’organo di controllo (per il controllo di legalità). Inoltre, al fine di rendere maggiormente efficaci e affidabili i dati divulgati con le dichiarazioni, gli enti potrebbero affidare ad un soggetto indipendente l’asseverazione dei documenti e/o dei processi di rendicontazione.

Rina-Cndcec, documento su rendicontazione non finanziaria

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