Commercialisti, si amplia il rischio di concorso nei reati
Al consulente fiscale basta la semplice consapevolezza di partecipare a una frode del proprio cliente per far scattare la sua responsabilità in concorso nel reato tributario. Anche se non è lui l’ispiratore degli illeciti.
Proprio di recente, la Suprema corte (sentenza 28158/2019) ha ribadito che risponde in concorso con il cliente del reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di fatture false il commercialista che, da precedenti controlli della Gdf, era a conoscenza della falsità dei documenti.
In quel caso il professionista era consulente della società e dei suoi soci, anche gestendo per loro conto mandati fiduciari. Predisponeva i bilanci di esercizio e disponeva di un accesso diretto in remoto al sistema informatico della società.
Infine, egli era consapevole delle irregolarità fiscali della società come l’omessa istituzione e tenuta della contabilità di magazzino e l'irregolare tenuta del registro degli inventari. Quindi la Cassazione ha ritenuto che il concorso del professionista alla commissione del delitto fosse individuabile nella predisposizione e nell'inoltro delle dichiarazioni fiscali contenenti l’indicazione di elementi passivi fittizi supportati da false fatture nonchè nell'attività di supporto per la sistemazione documentale di gravi violazioni contabili.
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I confini del concorso
Già in passato la Cassazione ha individuato casi di concorso del commercialista in reati tributari. Per la Corte il contributo causale del consulente nel reato può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche. Il concorso, quindi, può essere sia morale, sia materiale, ma occorrono le prove delle modalità della sua esecuzione, del rapporto con le attività poste in essere dagli altri concorrenti e della reale partecipazione.
La Cassazione ha sempre evidenziato che il professionista deve essere sorretto dalla coscienza e volontà di commettere l’illecito e quindi dalla consapevolezza di aver intenzionalmente dato un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato del cliente, rimanendo così esclusi gli atti di natura colposa, come gli errori materiali o concettuali dovuti cioè a negligenza o imperizia.
Sul fronte dei costi, (Cassazione 39873/2013) risponde di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti il commercialista che contabilizza nelle dichiarazioni del cliente fatture che sapeva essere false o per le quali avrebbe dovuto, quanto meno, sospettare del carattere fittizio.
Il commercialista che tiene sistematicamente la contabilità del contribuente accusato di dichiarazione infedele risponde del reato a titolo concorsuale pur non avendo tratto alcun profitto (Cassazione 24967/2015).
In tema di emissione di fatture false (Cassazione, sentenza 17418/2016) risponde del reato il professionista che suggerisce ai clienti di utilizzare questi documenti per abbattere il carico fiscale, a nulla rilevando l’effettivo inserimento delle stesse in dichiarazione. Il concorso (sentenza 1999/2018) può essere integrato anche con la semplice consapevolezza da parte del professionista del reato che sta commettendo il proprio cliente anche senza esserne l’ispiratore . Ad esempio la Cassazione lo ha previsto per indebite compensazioni certificate dal commercialista: i giudici hanno ritenuto che la certificazione provasse la conoscenza del reato da parte del professionista.
Le esclusioni
Dato che la responsabilità della presentazione della dichiarazione incombe direttamente sul contribuente e non si trasferisce sui professionisti incaricati (Cassazione 18845/2016), è stato escluso il concorso, qualora la condotta sia meramente colposa (sentenze 38335/2013, 175/2013 e 16958/2012) poiché il contribuente ha un dovere di controllo sull’incarico affidato al professionista.
Infine sono stati ritenuti legittimi gli arresti domiciliari per un professionista che aveva pianificato e realizzato un complesso progetto criminoso in grado di coinvolgere molte persone, commettendo i reati a lungo e lucrando ingenti capitali all’Erario(Cassazione 23522/2014.
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