Se un professionista acquista, anche tramite «sconto in fattura», un credito d’imposta, che non origina da prestazioni rese dallo stesso, del valore nominale di 110 euro per un prezzo di 98 euro, il «differenziale positivo» di 12 euro non viene tassato come reddito di lavoro autonomo (risposta interpello n. 472/E/2023). Dovrebbe essere irrilevante, per coerenza, anche il «differenziale negativo» di 14 euro, derivante dalla successiva cessione di questo credito da parte del professionista a 96 euro.
Se, invece, il suddetto credito è stato originato da attività professionali dello stesso professionista verso il committente, i due suddetti differenziali (positivo e negativo) sono rilevanti fiscalmente, come reddito di lavoro autonomo (circolare 23 giugno 2023, n. 23/E, paragrafo 6.2.1).
Nessuna tassazione per la detrazione del 10% che supera il 100%
Nella risposta del 30 novembre 2023, n. 472, l’agenzia delle Entrate, ricordando che il Superbonus del 110% consente una detrazione dall’Irpef (e in alcuni casi dall’Ires) di ammontare addirittura «superiore ai costi sostenuti», ha confermato, in modo chiaro, che il legislatore non ha previsto «alcuna rilevanza reddituale di tale differenziale positivo (pari al 10 per cento delle spese medesime)».
Nessuna norma sulla tassazione del «differenziale positivo» tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto
Anche con riferimento alla cessione del credito del Superbonus del 110%, «il legislatore...