Imposte

Commissionario stabilito nel Regno Unito con plafond Iva

Le posizioni Iva dei residenti continuano ad avere efficacia: lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nell’interpello 1/E/2021

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di Benedetto Santacroce

Anche il commissionario, stabilito in Gran Bretagna e identificato direttamente in Italia con una propria partita Iva può fruire del plafond Iva determinato dalle cessioni all’esportazione o intraUe assimilate che realizza in nome proprio e per conto di terzi nell’ambito del suddetto rapporto di Commissione. L’ importante chiarimento è contenuto nella risposta n 1/E/2021 con cui l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello formulato da un soggetto inglese che fino al 31 dicembre 2020 era un soggetto unionale e che dal 1 gennaio 2021 è extracomunitario. La risposta è rilevante perché considerando l’accordo di recesso e l’accordo commerciale di Natale 2020, l’Agenzia sottolinea che le posizioni Iva dei soggetti residenti in Uk continuano ad avere efficacia.

Si segnala che in base all’accordo commerciale tra Uk e Ue (Guue serie L 444 del 31 dicembre 2020) viene previsto che le parti, anche dopo il periodo transitorio (31 dicembre 2020), si garantiscono reciprocamente, in ambito Iva, una cooperazione per combattere le frodi e un’assistenza per il recupero dell’imposta.

Sulla base dell’accordo, si ritiene che le attuali posizioni Iva attribuite a soggetti stabiliti in Uk debbano essere mantenute e confermate sia se realizzate attraverso la nomina di un rappresentante fiscale sia attraverso un’identificazione diretta. Non così netta è la risposta data dall’Agenzia in una Faq pubblicata sul proprio sito in cui, in attesa di valutare la reale portata degli accordi, suggerisce ai soggetti GB identificati direttamente in Italia o di cancellare la propria partita Iva o di prenderne una nuova attraverso un proprio rappresentante fiscale.

La risposta 1/2020, seppur implicitamente, sembra sposare la tesi, secondo noi, più corretta di considerare valida in continuità la posizione Iva richiesta dall’operatore prima del 31 dicembre del 2020. Su analoga posizione si è espresso il governo inglese a fronte delle nostre posizioni Iva in Uk.

Attendendo un chiarimento sul punto e concentrandosi sull’interpello oggetto della risposta si evidenzia che nel caso di contratto di commissione alla vendita, in cui l’operatore non residente realizza delle operazioni di esportazione o di cessione IntraUe lo stesso, nei limiti delle condizioni richieste dall’articolo 8 primo comma lettera c) del Dpr 633/72, matura un plafond spendibile in Italia per acquistare senza applicazione dell’imposta.

Il dubbio era relativo al fatto che la tipologia di contratto, ai fini civilistici, non comporta il passaggio della proprietà, in quanto i beni restano di proprietà del committente fino alla vendita al cessionario finale. L’operazione descritta che si inserisce in un modello di vendita di commercio elettronico comporta la vendita diretta al consumatore finale in altro stato Ue o extraUe, con intervento del commissionario che agevola la vendita tra il committente e il cessionario finale. L’Agenzia ripercorrendo la propria prassi e classificando, ai fini Iva, il contratto conclude che il mandatario operando con un mandato senza rappresentanza realizza ai fini Iva dei veri e propri acquisti dal committente e delle cessioni verso il cessionario finale e pertanto matura il diritto al plafond nel momento in cui le cessioni sono Intra Ue o cessioni all’esportazione.

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