Imposte

Comodato non registrato, bonus ristrutturazioni se il contratto è provato dalle utenze

Per la Ctr Veneto il Fisco non può negare rilievo ai documenti come tassa rifiuti, acqua e altri servizi

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di Dario Aquaro

Il rapporto di comodato, anche se non scritto e registrato, consente comunque di fruire dei bonus per le ristrutturazioni edilizie. Purché si forniscano i documenti che provano l’esistenza di questo rapporto. Ma il Fisco – come afferma la Ctr Veneto (sentenza 831 del 22 giugno 2021) – non può «negare rilievo alla documentazione pertinente e sufficientemente significativa addotta da parte contribuente». Per questo motivo sono state accolte le ragioni dell’appello contro un ruolo e una cartella di pagamento notificata nel 2017, riguardanti Irpef e altro per l’anno 2012.

Il contribuente aveva beneficiato della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile concessogli in comodato dalla proprietaria. L’assenza di registrazione del contratto aveva però spinto le Entrate a revocare il diritto all’agevolazione, contestando l’assenza di un titolo idoneo. E anche la Ctp aveva considerato non provata l’esistenza di tale titolo sulla base dei documenti forniti.

Eppure il contribuente aveva allegato atto di notorietà e certificazione anagrafica relativa allo stato di convivenza “more uxorio” con la proprietaria dell’appartamento. Oltre all’istanza ai fini Tia, alla fattura del servizio idrico e all’intestazione di altri servizi. Tutti elementi che – secondo la Ctr Veneto – integrano una prova sufficiente e idonea, quantomeno in via presuntiva.

In primo grado la Commissione tributaria provinciale non aveva posto in dubbio il fatto che l’esistenza del rapporto di comodato, anche non registrato, costituisca titolo per fruire del bonus ristrutturazioni. Ma aveva dato ragione all’Agenzia, che aveva negato la riconoscibilità giuridica della convivenza “more uxorio” prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016. Richiamando la circolare 8/E/2017 e contestando le affermazioni del contribuente circa la natura della legge 76, l’Agenzia aveva infatti escluso la possibilità di applicazione retroattiva della norma.

La Ctr veneta ha invece ritenuto che gli elementi forniti dal contribuente (tra cui l’atto di notorietà e la certificazione anagrafica relativa allo stato di convivenza “more uxorio” con la proprietaria dell’appartamento) «ben possono far presumere, anche in modo grave, preciso concordante, il motivo della concessione in comodato e l’effettiva sussistenza dello stesso».

A parere dei giudici, il riconoscimento della convivenza “more uxorio” – e l’eventuale problema di violazione dell’articolo 3 della Costituzione, a causa del distinto trattamento tra il periodo precedente e quello successivo alla legge del 2016 (con la detrazione riconosciuta solo dopo l’entrata in vigore della norma) – «possono considerarsi superate o assorbite dal rilievo e dalla soluzione adottati in relazione al problema dell’idoneità della prova dell’esistenza di un rapporto di comodato».

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