Compensazione del bonus pubblicità, in F24 va indicato l’anno in cui il credito viene riconosciuto
Il diritto a fruire del credito d’imposta per investimenti pybblicitari incrementali si concretizza con la pubblicazione del provvedimento che individua l’elenco dei soggetti ammessi”
In materia di modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, l’articolo 5, comma 3, del Regolamento attuativo emanato con Dpcm del 16 maggio 2018. n. 90, prevede che «l’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso». Il tenore letterale della trascritta norma induce ad attribuire una potestà “concessoria” al ricordato provvedimento, emanato annualmente da parte del preposto organismo. Cosicché, in sede di compilazione del modello F24 ai fini della compensazione del credito così attribuito, in aderenza a quanto richiesto dalla risoluzione 41/E/2019,l’anno di riferimento da indicare si ritiene essere quello in cui viene formalizzato il riconoscimento del relativo ammontare (nello specifico 2022), ferma restando la sua indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta (2021) in cui esso è “maturato” (comma 4 articolo 5 citato). Tuttavia, appare utile evidenziare in via di principio, che in ipotesi di ammissione di una procedura diversa da quella appena compendiata, la conseguente erronea valorizzazione in F24 dell’annualità di concessione del credito è da ritenersi comunque ininfluente ai fini della sua legittima fruizione.
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