Adempimenti

Compensazioni meno rigide: tetto annuale a un milione

Sospesa per il 2020 la riduzione preventiva dei rimborsi con i ruoli

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di Luca Gaiani

Compensazioni orizzontali in F24 fino a un milione di euro all’anno. In base alle bozze del decreto rilancio, il limite per operare compensazioni tra crediti e debiti fiscali e contributivi passa dagli attuali 700mila euro a un milione. Restano fermi gli altri vincoli previsti per operare la compensazione come pure le relative formalità. Sospesa, per l’anno 2020, la compensazione dei rimborsi fiscali con crediti iscritti a ruolo nonché il blocco dei pagamenti della Pa in caso di creditori inadempienti per importi fiscali oltre 5mila euro, in questo caso nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio, i contribuenti che vantano crediti compensabili nel modello F24 in base dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 potranno utilizzarli nel limite di un milione di euro all’anno anziché di 700mila euro. Il decreto modifica infatti in tal senso, con decorrenza dal 2020, e dunque anche per gli anni a venire, l’articolo 34 della legge 388/2000.

La norma consentirà innanzitutto di far ripartire le compensazioni orizzontali per i contribuenti che hanno già esaurito nei primi mesi del 2020 il precedente tetto di 700mila euro, nonché, più in generale, di far proseguire le compensazioni per chi ha crediti superiori al limite, consentendo una più rapida monetizzazione dei crediti in esame.

Non viene modificato il precedente tetto delle compensazioni (già fissato a un milione di euro dall’articolo 35, comma 6-ter, del Dl 223/2006) da parte dei subappaltatori edili, con volume d’affari registrato nell’anno precedente costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Resta inoltre ferma a 250mila euro la soglia annua per la compensazione in F24 dei crediti da incentivi esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, della legge 244/2007): soglia che opera distintamente (risoluzione 9/DF/2008) rispetto al limite ordinario di 700mila euro (che diverrà un milione).

Il decreto rilancio non interviene sulle formalità previste per la compensazione in F24, alcune delle quali oggetto della recente stretta introdotta dalla legge di Bilancio 2020. Per i crediti compensabili per importi superiori a 5mila euro, oltre all’obbligo di visto di conformità o di attestazione del revisore sulle dichiarazioni, resta valida la prescrizione di compensazione solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. La compensazione inoltre richiede la presentazione del modello F24 con i servizi telematici delle Entrate.

Viene invece sospesa, per l’intero anno 2020, l’efficacia della norma (articolo 28-ter del Dpr 602/1973) che prevede che, in caso di rimborsi fiscali, gli Uffici avviano la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo, interessando l’agenzia Entrate-Riscossione. Viene inoltre disapplicata, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la procedura di verifica dell’esistenza di cartelle esattoriali per importi superiori a 5mila euro al fine di sospendere il pagamento di debiti da parte della Pa (articolo 48-bis del Dpr 602/1973). Sono inefficaci le verifiche effettuate prima dell’entrata in vigore della norma.

Resta infine ancora valido, non essendo modificato dal decreto rilancio, il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti per imposte erariali, in presenza di debiti oltre 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (articolo 31 del Dl 78/2010).

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