Compensazioni possibili anche senza presentare la dichiarazione
Compensazioni dei crediti fiscali, gestione dei crediti Iva delle società di comodo ed erogazione dei rimborsi superiori ad € 4.000 scaturenti dai modelli 730/2014. Sono questi alcuni dei punti affrontati dalla circolare 10/E/2014, che ripercorre le risposte fornite in occasione di Telefisco 2014.
L'articolo 1, comma 574 della legge di stabilità 2014 ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'obbligo di apposizione del visto di conformità per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap. L'obbligo scatta in presenza di compensazioni superiori a 15.000 euro annui.
Innanzitutto, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, a differenza di quanto previsto per i crediti Iva, le compensazioni (sia entro che oltre la soglia dei 15.000) possono essere effettuate senza la preventiva presentazione della dichiarazione da cui scaturiscono i crediti.
L'amministrazione finanziaria ha poi confermato le altre risposte fornite in occasione di Telefisco:
• le compensazioni rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia dei 15.000 euro sono esclusivamente quelle orizzontali;
• il limite dei 15.000 euro si riferisce alle singole tipologie di imposta;
• sono interessati dalla stretta sulle compensazioni solo i crediti scaturiti dal 2013.
Si ipotizzi la seguente situazione: una società presenta un credito Irap 2013 di 20.000 euro ed un credito Ires 2013 di 30.000 euro. Nel 2014 compensa tutto il credito Irap con gli acconti Irap 2014 ed utilizza per intero il credito Ires per pagare l'Iva scaturente da una liquidazione periodica. L'apposizione del visto non è dovuta sulla dichiarazione Irap in quanto le compensazioni verticali (in questo caso Irap da Irap) non rilevano, mentre lo è sul modello Unico 2014 perché il credito Ires è utilizzato per pagare Iva. Entrambe le compensazioni sono legittime ancorché effettuate prima della presentazione delle dichiarazioni da cui scaturiscono i crediti.
Inoltre, si ritiene che, analogamente a quanto affermato in relazione ai crediti Iva, se sul modello F24 dove compare la compensazione (supponiamo di un credito Irap) sono presenti importi a debito relativi a diverse imposte (a esempio Irap e ritenute), l'importo in compensazione è da considerarsi prioritariamente utilizzato per quella verticale (Irap da Irap) per verificare il superamento della soglia dei 15.000 euro.
I crediti delle annualità precedenti possono invece essere utilizzati senza obbligo di visto di conformità fintantoché non saranno "ricongelati" nei modelli dichiarativi relativi al 2013.
L'agenzia delle Entrate si è poi pronunciata sulle "nefaste" conseguenze del credito Iva per le società di comodo (sia per mancato superamento del test di operatività che in perdita sistemica). E' stato confermato che il divieto di richiesta di rimborso, di utilizzo in compensazione e di cessione del credito Iva opera anche per i soggetti che si sono adeguati al reddito minimo. Inoltre, ha ricordato che la perdita definitiva del credito Iva avviene qualora, per tre periodi d'imposta consecutivi, il soggetto interessato non effettui operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare non inferiore ai c.d. ricavi presunti, determinati ai sensi dell'articolo 30 della legge 724/94.
Dulcis in fundo, la gestione dei rimborsi Irpef scaturenti dai 730/2014. L'articolo 1, comma 586, della legge di stabilità 2014 prevede che, a partire dai 730/2014,
l'agenzia delle Entrate deve effettuare controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a 4.000 euro. Detta procedura sarà attivata solo se sono presenti detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Pertanto, per i 730/2014 con rimborsi superiori a 4.000 euro ma senza detrazioni per carichi di famiglia e riporti di crediti, i rimborsi sono effettuati come di consueto dai sostituti d'imposta. I rimborsi soggetti al controllo preventivo saranno invece erogati dall'agenzia delle Entrate. In questi casi i sostituti d'imposta sono esonerati dall'effettuazione del conguaglio. L'eventuale utilizzo in compensazione del credito per versamenti di altri tributi (ad esempio l'Imu) non rileva ai fini della verifica della soglia, in quanto non risulterà come eccedenza nel quadro F.
La circolare 10/E su Telefisco