Controlli e liti

Compro oro, conto corrente esclusivo

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di Valerio Vallefuoco

Possibile estensione delle modalità di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali alle società di persone; limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro; modalità di superamento della soglia di 500 euro per il pagamento in contanti delle operazioni di compro oro; regime transitorio applicabile ai libretti al portatore. Su questi punti, dopo il recepimento della VI direttiva contro il riciclaggio, il dipartimento del Tesoro ha fornito i chiarimenti sulla interpretazione della normativa con una serie di faq sul proprio sito.

Al primo quesito il ministero ha risposto che per le società di persone, e i soggetti privi di personalità giuridica, il cliente è la persona fisica rispetto a cui potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali delle società di capitali, dovrebbe emergere dal rispetto degli obblighi di adeguata verifica dello stesso cliente.

Quanto all’utilizzo del conto corrente dei compro oro il Mef esclude la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili direttamente all’attività di compro oro, indicando che la provvista di tale conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell’attività commerciale. Qualora però l’attività di compro oro sia esercitata in più sedi operative il ministero ritiene possibile che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente esclusivo «dedicato».

Sul superamento della soglia dei 500 euro la risposta è stata ancora più rigida poiché il Dipartimento ha ricordato che la norma impone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500 euro siano effettuate solo attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente pertanto l’importo corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante inferiori alla suddetta soglia ravvisa chiaramente un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge.

Riguardo al regime transitorio sui libretti al portatore il Mef ha rammentato che a decorrere dal 4 luglio 2017 i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono più essere trasferiti; deducendo altresì, attraverso un grande sforzo interpretativo probabilmente orientato ai principi Ue, che nel periodo tra l’entrata in vigore della norma e il termine per l’estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti deve essere la stessa prevista dall’articolo 49 del decreto di recepimento della direttiva. Il Mef, cercando evidentemente di colmare il vuoto normativo, ha rammentato che le banche e Poste italiane alla prima occasione utile, quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore, saranno tenute a richiamare il portatore medesimo all’obbligo di estinzione del libretto.

Infine, l’amministrazione per rafforzare gli obblighi di attenzione sui libretti al portatore nel periodo transitorio ha ribadito che la stessa normativa antiriciclaggio prevede che il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce un elemento di sospetto. Tale attenzione sui libretti al portatore potrebbe essere generata da una non chiara formulazione della norma di recepimento con possibili riflessi sul piano sanzionatorio.

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