Imposte

Nella delega fiscale rispunta l’Iri: decisiva l’attuazione su perdite e utili pregressi

Il disegno di legge ora alla Camera ripropone l’imposta sul reddito dell’imprenditore ma, al posto della deducibilità dei prelievi, prevede lo scomputo del tributo già versato dalla ditta o società

di Alessandra Caputo

Reddito di impresa per i contribuenti Irpef tassato con applicazione di una aliquota allineata a quella ordinaria Ires. Il disegno di legge delega per la riforma fiscale, ora all’esame della Camera, prevede la possibilità per i contribuenti in contabilità ordinaria di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito usando un criterio proporzionale in luogo di quello progressivo.

Nel caso di opzione per questo regime, il reddito d’impresa non concorrerà per trasparenza alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, ma verrà assoggettato a un diverso regime impositivo, con applicazione di un’imposta ad aliquota proporzionale allineata all’Ires (quindi 24%). Successivamente, quando avverrà il prelievo dell’utile da parte dell’imprenditore o dei soci, il reddito d’impresa parteciperà a quello complessivo di tali soggetti, riconoscendo agli stessi lo scomputo dall’imposta personale di quella proporzionale assolta.

Il precedente dell’Iri

Non è la prima volta che il legislatore prevede un meccanismo simile.

Con la legge 232/2016 era, infatti, stata prevista l’introduzione di una imposta sul reddito dell’imprenditore, denominata “Iri”, che avrebbe consentito di applicare la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa a:

● imprese individuali in regime di contabilità ordinaria;

● società in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria;

● società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;

● società a responsabilità limitata trasparenti.

Il regime prevedeva l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo del reddito di impresa e dell’assoggettamento dello stesso ad una imposta sostitutiva del 24 per cento. Le somme prelevate a titolo di utili dall’imprenditore o dai soci avrebbero costituito reddito d’impresa e concorso integralmente a formare il reddito complessivo degli stessi. Per evitare duplicazioni di imposta era espressamente prevista la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dall’imprenditore o dai soci.

La legge 205/2017, con il comma 1063, ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di Iri a partire dal 2018 mentre la legge 145/2018, con il comma 1055 ha abrogato la norma ancor prima che potesse esplicare i suoi effetti.

Il disegno di legge delega

Le previsioni contenute nella legge delega vanno ora nel senso di introdurre un regime che sembra ricalcare, in parte, la vecchia Iri. Lo scopo della disposizione contenuta nella legge delega è quella di uniformare il trattamento delle imprese individuali e delle società di persone a quello delle società di capitali rendendo, così, neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica con cui si esercita l’attività.

Inoltre, come si legge nella relazione illustrativa alla legge delega, il nuovo regime di tassazione ha anche l’obiettivo di favorire la capitalizzazione delle imprese soggette all’Irpef evitando che i redditi non prelevati concorrano, come avviene oggi con il regime della trasparenza fiscale, alla tassazione progressiva.

Scindendo il reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore diviene possibile, da un lato, mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l’imprenditore ritrae dall’azienda per soddisfare i propri bisogni e, dall’altro, sgravare in modo sostanziale il reddito reinvestito nell’impresa riconoscendo l’utilità sociale della patrimonializzazione e dell’investimento nell’azienda.

I nodi dell’attuazione

Occorrerà attendere la pubblicazione dei decreti attuativi per conoscere l’esatto funzionamento. L’attenzione va posta, anzitutto, sulle possibili duplicazioni di imposta. La “vecchia” Iri consentiva di considerare deducibili dal reddito d’impresa le somme prelevate dai soci o dall’imprenditore individuale; il meccanismo previsto dalla legge delega prevede, invece, che l’imposta pagata dall’impresa sia scomputata dall’imprenditore o dal socio al momento della tassazione dei prelievi.

Cruciale nel buon funzionamento della norma sarà poi la definizione del trattamento degli utili pregressi (già assoggettati a tassazione per trasparenza) nonché delle perdite precedenti all’applicazione del regime.

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